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L’accoglienza dei richiedenti asilo deve essere garantita per tutta la durata del procedimento giurisdizionale, anche durante l’attesa della decisione della Cassazione

Tribunale di Venezia, ordinanza del 20 aprile 2018

Il caso riguarda un cittadino maliano che aveva ricevuto il rigetto della domanda di protezione dalla Commissione, confermato poi sia dal Tribunale e sia dalla Corte d’Appello.
A questo punto, la struttura di accoglienza presso la quale era ospitato allontanava il ricorrente asserendo che le misure di accoglienza sarebbero cessate per effetto del rigetto dell’appello.

Il ricorrente, allora, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo che sia ordinato alle Amministrazioni resistenti di disporre il suo immediato reintegro nella struttura di accoglienza ove era originariamente adottato e, comunque, ogni altra misura idonea a garantire il suo accesso alle misure di accoglienza previste dall’ordinamento per i richiedenti asilo.

In punto di fumus boni juris, evidenzia che, diversamente da quanto opinato dalla Prefettura, le misure di protezione durerebbero sino al permanere dell’effetto sospensivo del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della protezione internazionale, e quindi fino alla sua definizione con sentenza
passata in giudicato, e questo alla luce della normativa nazionale e comunitaria
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Secondo il Giudice, Dottor Doro:

– Non è corretto, dunque, né quanto affermato dalla circolare n. 2255/2015 del Ministero dell’Interno, non essendo necessario che il ricorrente presentasse una istanza ad hoc di sospensione della pronuncia appellata, né il richiamo alla ordinanza n. 16625/2017 della Corte di Cassazione, che non afferma che l’effetto sospensivo ex lege durerebbe fino alla conclusione del grado d’appello.

– nel vigore dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2011, l’effetto sospensivo ricollegato dalla normativa statale alla proposizione del ricorso avverso il diniego di protezione internazionale perdura per tutta la durata del procedimento giurisdizionale, anche in appello e in cassazione, e fino al passaggio in giudicato della decisione su tale ricorso (Cass. n. 18737/2017).

– la ratio delle misure di accoglienza non è quella di prevenire il rimpatrio ma di assicurare al richiedente asilo una idonea sistemazione sul territorio nazionale per tutto il tempo in cui è in attesa della decisione sulla sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e non può essere espulso: ed è proprio tale utilità che il ricorrente aspira ad ottenere in via urgente, in quanto il pericolo di rimpatrio è già escluso dall’effetto sospensivo automatico che la legge ricollega alla proposizione del ricorso.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 20 aprile 2018