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L’emergenzialità al potere

Il Consiglio dei Ministri approva il decreto sicurezza bis e Mattarella lo firma. Il decreto in vigore da oggi

Il decreto bis era nella mente e nelle pubblicità del vice premier Matteo Salvini già da oltre un mese. Maggio è stato caratterizzato da una perenne campagna elettorale, contrastata da mobilitazioni e azioni di disobbedienza di vario tipo, a partire dagli striscioni sui balconi, ai finti selfie, fino alle sciarpe «Ama il prossimo tuo».
Come volevasi dimostrare, il Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2019, su proposta del presidente Conte e del Ministro dell’Interno Salvini, ha approvato tale decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il decreto è tripartito in tali focus:
– Contrasto all’immigrazione illegale;
– Potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;
– Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

In barba ad ogni ragionevolezza, si scomodano nuovamente i criteri di urgenza e necessità, non interloquendo in alcuna maniera con l’organo che, almeno teoricamente, deterrebbe il potere legislativo. Viene da sé una domanda: ma cosa fa, in questo momento storico, il Parlamento?
Chicca ad personam del decreto è l’attribuzione al Ministro dell’interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, dell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. E, nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia (contrappeso obbligato), l’attribuzione del potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale (con l’eccezione del naviglio militare) e delle navi in servizio governativo non commerciale. Questo può essere fatto per motivi di “ordine e di sicurezza pubblica”, ovvero quando, “in ottica di prevenzione”, venga ritenuto necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una specifica nave, se la stessa è impegnata in una delle attività elencate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS). In soldoni: il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. Il testo prevede che i provvedimenti limitativi o impeditivi siano adottati in concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e che ne sia data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tale disposizione è un’auto-attribuzione di competenze, attraverso un sillogismo aristotelico: da due premesse vere deriva necessariamente una conclusione vera.
Le premesse in questione intrecciano piani istituzionali e politici. Se è vero che il Ministro dell’Interno è responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza, e che l’immigrazione è, da sé, geneticamente e naturalmente, percepita ed intesa dal Ministro quale problema di sicurezza, ne deriverà in maniera inappuntabile che il Ministro dell’Interno potrà occuparsi del controllo delle frontiere.
Se per chi scrive tale ragionamento è di una fallacia abnorme, non è di certo della stessa opinione chi propugna con proposopee altisonanti tale nuovo risvolto normativo.

Seconda novità: viene modificato il Testo unico delle leggi sull’Immigrazione, prevedendo, in caso di inosservanza da parte del comandante della nave dei divieti e delle limitazioni imposti, il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 € ad un massimo di 50.000 €, fatta salva “l’applicabilità di eventuali sanzioni penali”. La domanda su quest’ultimo punto vien da sé, quale sarebbe la fattispecie di reato violata? Probabilmente, quella di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
Nel caso di reiterazione della condotta, tra l’altro, si applica anche la sanzione della confisca amministrativa con sequestro cautelare immediato.

Venendo alla seconda parte del decreto, in materia di sicurezza pubblica, il testo introduce misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura, facilitando la comunicazione che deve avvenire “con immediatezza” tra Questure e titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni B&B), in merito a persone alloggiate per un solo giorno.
A “presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico” e per “assicurare maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico”, il decreto inasprisce le sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di fare uso dei caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (banalmente anche una sciarpa, una maschera…). Si prevede anche la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas.

Nel codice penale vi sarà un’introduzione di specifiche circostanze aggravanti per i reati di: violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, saccheggio e devastazione, danneggiamento, che siano commessi durante manifestazioni pubbliche.

Quest’ultimo risvolto è seriamente preoccupante, si pensi all’articolo 419 del codice penale “Saccheggio e devastazione”, il reato è punito fino ad addirittura quindici anni. Con l’aggravante sarebbe un reato punito in maniera spropositata in rilievo del bene giuridico tutelato dalla norma (l’ordine pubblico). Basti pensare che l’art 589 cp, Omicidio colposo, prevede la medesima pena “Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”. Nient’altro che un residuato bellico del fascismo che piuttosto che modificato nella proporzione, vien peggiorato.
Al fine di velocizzare l’esecuzione di sentenze di condanna per reati gravi, il decreto prevede il supporto di un personale, fino ad 800 unità, assunto con contratto a tempo determinato dalla durata di un anno. Ci saranno dunque assunzioni in che campo? Sorveglianza, penitenziario, polizia? Non è dato sapere.

Il decreto continua con l’incremento della durata del Daspo, già ampiamente rivisitato da Minniti, e dal Decreto Sicurezza 1, che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto. Chi viola anche tale divieto si ritroverà con la misura innalzata dagli otto ai dieci.
Un nuovo decreto di cui di certo non ne avevamo la necessità, né tanto meno l’urgenza, una sorta di capriccio post-elettorale per rispondere “con fatti” a quanto accaduto successivamente all’approvazione del Decreto Immigrazione e Sicurezza, ora Legge.
Fare l’esegesi del Decreto Bis per affidargli una ratio ragionevole, è un compito sul serio arduo. Si conferma, dalla bozza alla realtà, un provvedimento di legge vuoto ed emergenziale, dettato dalla contingenza di fatti, una sorta di scudo d’orgoglio cesellato di continui rimandi securitari.