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L’espulsione è nulla se nel provvedimento non è specificata la certificazione di conformità con l’originale

Giudice di Pace di Matera, ordinanza del 9 marzo 2016

In particolare questa ordinanza sottolinea la violazione del D.P.R. N.445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio“.

Quindi considerando che nel provvedimento di espulsione la Prefettura di Matera non ha indicato la certificazione di conformità con l’originale il Giudice di Pace di Matera annulla il decreto di espulsione.

– Scarica l’ordinanza:
Giudice di Pace di Matera, ordinanza del 9 marzo 2016