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L’espulsione secondo la legge Bossi – Fini

Le sentenze di alcuni tribunali

Nei casi in cui non è materialmente possibile eseguire immediatamente l’espulsione è previsto l’internamento nei centri di permanenza temporanea (cpt).

Nel caso in cui non sia possibile provvedere al trattenimento nei cpt oppure qualora siano scaduti i termini del trattenimento (60 giorni) e non sia stata eseguita l’espulsione, il questore emette un provvedimento con cui intima lo straniero a lasciare il territorio italiano entro 5 giorni con l’avvertenza che qualora non rispetti l’obbligo verrà arrestato. La condanna varia prevista è da sei mesi a un anno.

L’art. 14 comma 5 bis del T.U. prevede infatti che “Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

Le conseguenze penali sono poi indicate al successivo comma 5 ter dello stesso articolo 14. “Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.”

Nel caso invece si tratti di uno straniero che è già stato espulso e che viene trovato, in violazione delle norme sopra citate, nel territorio dello Stato, si prevede la reclusione da uno a quattro anni.

La magistratura ha cominciato a occuparsi dell’interpretazione e dell’applicazione di queste norme e a questo riguardo è interessante vedere una recente sentenza del Tribunale di Torino che prende in considerazione l’eventuale violazione di questo obbligo di lasciare il territorio italiano. Giustamente, il giudice prende in considerazione l’ipotesi dell’intimazione come un obbligo dello straniero di espellersi da sé, che viene considerato dalla legge come ipotesi residuale, estrema. La regola, come abbiamo visto, sarebbe di provvedere all’accompagnamento in frontiera o al trattenimento presso un cpt funzionale al successivo accompagnamento.

Il Tribunale di Torino non manca di osservare che proprio per il fatto che si tratta di un ipotesi residuale non sarebbe lecito stabilire l’arresto da sei mesi a un anno nei confronti di un soggetto che avrebbe potuto benissimo essere accompagnato alla frontiera oppure essere internato presso un centro di permanenza temporanea.

In altre parole, il giudice considera che la questura avrebbe sempre l’obbligo di specificare per quali ragioni non è tecnicamente possibile eseguire l’accompagnamento in frontiera così come avrebbe l’obbligo di specificare per quali ragioni non sarebbe possibile un trattenimento pressi i centri di detenzione.

Di conseguenza, laddove questo non avviene e si passa all’intimazione di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni, saremmo in presenza di un provvedimento amministrativo illegittimo. Questo provvedimento d’altra parte è considerato dalla legge il presupposto, la condizione che, se non rispettata comporta l’applicazione della detenzione.

Ma giustamente, prosegue il giudice di Torino, se manca un provvedimento legittimo a monte (se l’intimazione di lasciare l’Italia è illegittima perché non è stato rispettato l’obbligo della questura di fornire le motivazioni per cui non sono stati possibili gli altri provvedimenti) la conseguenza sul piano penale è che, mancando un valido ordine amministrativo, viene meno l’elemento essenziale del reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter. Di conseguenza l’imputato dovrà pertanto essere assolto dal reato perché il fatto non sussiste.

Ecco che viene stabilito un principio molto importante che rappresenta una corretta interpretazione della norma citata ovvero che la conseguenza dell’arresto per inottemperanza dell’obbligo di lasciare il territorio dello stato è comunque una conseguenza che può essere validamente disposta e prevista SOLO nella misura in cui sia oggettivamente impossibile eseguire prima l’accompagnamento alla frontiera o l’internamento nei centri da parte della questura. Se invece la questura non giustifica questa impossibilità, ecco che poi non può passare alla diretta conseguenza di intimare allo straniero di lasciare l’Italia entro 5 giorni e di assoggettarlo al rischio di essere fermato in qualsiasi momento successivo alla scadenza del termine e condannato alla pena dell’arresto, da sei mesi a un anno.

D’altra parte lo stesso art. 14 al comma 5 ter prevede che vi sia la conseguenza dell’arresto per chi non rispetta l’intimazione a lasciare lo Stato, ma la prevede SOLO qualora non vi sia un giustificato motivo. In altre parole, se lo straniero si trattiene, dopo avere ricevuto l’intimazione dei 5 giorni, comunque necessita una verifica prima di condannarlo. Una verifica per accertare se c’era un giustificato motivo che potesse spiegare perché egli non ha potuto –anche volendo– lasciare spontaneamente il territorio nazionale.

Un’altra sentenza del Tribunale di Ventimiglia offre un altro spunto interpretativo interessante che risulta applicabile a una notevole quantità di casi, e che nello specifico riguarda un cittadino curdo iracheno, clandestino, colpito da un provvedimento di espulsione.

Anche in questo caso non c’è stato né l’accompagnamento alla frontiera né l’internamento in un centro di permanenza temporanea (oppure, se c’e stato, allo scadere del 60° giorno l’interessato è stato rilasciato senza accompagnamento alla frontiera).

Il cittadino curdo ha ricevuto l’intimazione di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni, intimazione che non ha rispettato. I motivi per cui questo signore non ha lasciato l’Italia sono, in definitiva, gli stessi per i quali l’amministrazione di polizia non aveva provveduto prima alla sua espulsione, del resto, non avrebbe potuto avere alcune utilità nemmeno la permanenza in un centro di trattenimento. Questo per motivi essenzialmente tecnici, cioè perché non ci sono mezzi che permettono di inviare la persona nel Kurdistan iracheno (non ci sono compagnie aree o voli), inoltre questa persona avrebbe rischiato gravemente se fosse stata consegnata direttamente alla polizia irachena.

Il giudice di Ventimiglia prende in considerazione questa vicenda come una situazione che pacificamente giustifica la non osservanza dell’invito a lasciare il territorio italiano entro 5 giorni. Nella motivazione non manca di dare ampia argomentazione delle ragioni che permettono di escludere l’esistenza del reato in questo caso.

Si osserva che il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto del reato. In altre parole deve verificare se questo ordine di lasciare l’Italia sia legittimo e naturalmente, quando questo non lo è, deve essere esclusa (come aveva già osservato il Tribunale di Torino) la sussistenza del reato.

Sempre il giudice di Ventimiglia non manca di osservare che il respingimento o l’espulsione dell’interessato verso uno stato in cui possa essere oggetto di persecuzione (nelle ipotesi prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati oltre che dalla nostra Costituzione) sarebbe illegittima perché metterebbe in pericolo la sua vita. In questo caso il divieto di espulsione è previsto anche dall’art. 19 del T.U. sull’immigrazione.

Anche in questo caso possiamo ritenere illegittimo il provvedimento amministrativo che sta alla base dell’accusa di non osservanza dell’intimazione dei 5 giorni.

Ma anche altri casi potrebbero essere presi in considerazione. Pensiamo all’ipotesi più semplice di chi comunque non ha i soldi per pagarsi il costo del viaggio (anche se non rischia persecuzioni nel proprio paese) e lasciare così il territorio italiano; oppure non è ancora riuscito ad ottenere i documenti necessari per poter transitare le frontiere intermedie tra l’Italia e il suo paese di origine (se ha in corso il rilascio del passaporto o del certificato di identità consolare, ecc). Naturalmente, tutto quello che si dice va dimostrato quindi è chiaro che nel momento in cui lo straniero viene colpito dal provvedimento di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni, sarà utile documentare fin da subito la sua situazione di impossibilità momentanea di rispettare l’intimazione. Lo si può fare scrivendo una lettera raccomandata all’ufficio di polizia che ha disposto l’intimazione, chiederne la sospensione a fronte della attesa del rilascio dei documenti. Altra situazione ricorrente è quella di chi è senza denaro e potrebbe, a questo punto, chiedere formalmente che sia l’autorità di polizia ad organizzare l’espulsione, come si fa normalmente quando la si organizza con l’accompagnamento alla frontiera.