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L’instabile Costa d’Avorio e le sevizie patite nei paesi di transito non possono essere obliterate al fine della valutazione della vulnerabilità del richiedente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20571 del 19 luglio 2021

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un richiedente della Costa d’Avorio avverso la decisione negativa alla sua domanda di protezione internazionale e rinvia a nuova udienza alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
Ai fini della valutazione comparativa volta ad accertare la sussistenza o meno della condizione di vulnerabilità – si legge nella sentenza – gli elementi oggettivi del contesto di provenienza del ricorrente accertati in giudizio (quali la condizione di miseria diffusa nel paese, l’instabilità politica, i ripetuti attacchi terroristici), se da un lato possono essere inidonei al raggiungimento della soglia particolarmente elevata della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, necessaria per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non possono essere completamente obliterati al fine della diversa ed autonoma valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente, costruendo dati obiettivi da tenere conto al fine del secondo termine di comparazione, ovvero della situazione che ritroverebbe in caso di ritorno in patria“.
Nel contempo la Cassazione sottolinea che “Ove poi sia denunciata in modo sufficientemente specifico e riscontrabile nei suoi postumi sulla persona, non può neppure essere totalmente ignorata, ai fine della valutazione comparativa, la denuncia delle sevizie subite nel paese di transito, della quale va valutata l’incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, di fronte ad un evento in grado di incidere per il forte grado di traumaticità, sulla condizione di vulnerabilità della persona“.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 20571 del 19 luglio 2021

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