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L’integrazione in Italia giustifica la protezione speciale anche a seguito di domanda reiterata di asilo giudicata inammissibile

Tribunale di Roma, decreto del 30 aprile 2021

Il Tribunale di Roma, scioglieva riserva a nel procedimento instauratosi a seguito di impugnazione del provvedimento che statuiva l’inammissibilità della domanda reiterata di asilo ex. art. 29 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 25/2008.
Il ricorrente di nazionalità nigeriana, difatti, nella nuova domanda di asilo, nulla aveva allegato per circostanziare nuovi elementi, tuttavia, nel corso del giudizio dimostrava un elevato livello di integrazione in Italia, attestato dalla frequenza di corsi, attività formative e lavorative.
Per queste ragioni, il Tribunale di Roma, constatata l’entrata in vigore durante il giudizio del D. L. 130/2020, come convertito convertito con la legge n. 173/2020, “Considerato che il ricorrente si trova in Italia dal 2016, che ha stabilizzato la propria condizione lavorativa ed abitativa conseguendo piena autonomia, che ha instaurato relazioni significative, che ha acquisito infine anche buone competenze linguistiche, che non emergono condizioni ostative“, riconosceva in capo al ricorrente la protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 d.lvo 25/08, come modificato dal d.l. 130/2020.
Il Tribunale, sotto tale aspetto valorizza il diritto alla vita privata e familiare ex. art. 8 CEDU, inteso come diritto alla costruzione di percorsi anche lavorativi e relazionali in senso lato, tali da creare un legame con il territorio dello Stato.

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Tribunale di Roma, decreto del 30 aprile 2021

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