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L’interesse del fanciullo e dell’unità familiare deve essere sempre una considerazione preminente. Annullato il decreto di espulsione

Tribunale di Genova, ordinanza del 29 novembre 2020

Malgrado l’esistenza di numerosi e risalenti precedenti penali in capo allo straniero, il Tribunale di Genova – competente per il sindacato sulla legittimità dell’espulsione in ragione della pendenza di un ricorso ex art. 31, c. 3, T.U. Immigrazione avanti il Tribunale per i minorenni – ha annullato l’espulsione in ragione degli affetti familiari del ricorrente in Italia, nella specie i genitori, 1 fratello 1 sorella e 2 figli, affermando che:
In tema di immigrazione, la norma d’indirizzo generale (contenuta nell’art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176 e richiamata dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 in relazione al diritto all’unità familiare), secondo cui “l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”, prescrive che gli Stati vigilino perché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l’ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte, con la conseguenza che, nel caso in cui lo straniero genitore di figli minorenni sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all’interesse, pur preminente, del fanciullo (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4197; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26831).
Nel caso in esame, allora, va tenuto conto della relativa risalenza nel tempo dei reati commessi e della rilevanza dei legami familiari sul territorio nazionale e perciò si ritiene che questi ultimi, nel bilanciamento indicato, debbano – allo stato attuale degli atti – prevalere andando esclusa la sussistenza di una pericolosità concreta ed attuale tale da pregiudicare l’interesse dei due figli minori
“.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 29 novembre 2020