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La Cassazione annulla la convalida dell’espulsione del Giudice di Pace: il decreto lede il diritto all’unità familiare della cittadina straniera

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25724 del 22 settembre 2021

Photo credit: Claudio Colotti

Il Prefetto di Lecce, decretava l’espulsione dal territorio nazionale della ricorrente e disponeva che la stessa fosse accompagnata alla frontiera a mezzo della forza pubblica ai sensi dell‘art. 13, comma 2 lett. b del D.Lgs. N. 286/98, con la seguente motivazione:
RILEVATO che la cittadina straniera è titolare di permesso di soggiorno emesso dal Questore di Parma scaduto in data (…) da più di 60 giorni e non ne ha chiesto il rinnovo [art. 13, c. 2, l. b) del T.U.I. e successive modificazioni];… … CONSIDERATO che non sussistono le condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo alla cittadina straniera i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all’art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni; PRESO ATTO delle risultanze istruttorie e che, ai sensi dell’art. 13, c. 4 e 5 del T.U.I. e successive modificazioni, il caso in esame non integra i presupposti per addivenire ad una decisione di rimpatrio mediante la concessione alla cittadina straniera irregolarmente soggiornante di un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni per lasciare volontariamente il Territorio Nazionale dato che: ha dichiarato di NON voler tornare nel suo paese di origine; non ha richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria ai sensi dell’art. 13, c. 5.1 del T.U.I. e successive modificazioni;è da ritenersi, in base ad un accertamento effettuato caso per caso, a rischio di fuga ai sensi dell’art. 13, c. 4 bis del T.U.I., ossia ricorre il pericolo che possa sottrarsi al rimpatrio qualora le venisse concesso un termine per la partenza volontaria, in quanto non ha presentato idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciata; non ha fornito, né è in grado di fornire garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo; risulta che la cittadina straniera abbia fornito generalità false o diverse in occasione di controlli operati dalle Forze di Polizia; RITENUTO ai sensi degli artt. 7, c. 1 e 21 octies, c. 2 della L. 241/1990 e successive modificazioni, trattandosi di un procedimento ad esito vincolato, di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento;”.

Il Questore di Lecce disponeva il trattenimento della ricorrente presso il CPR di Ponte Galeria, Roma ma il Giudice di Pace di Roma, dopo aver esaminato atti prodotti dalla difesa e ritenuti insussistenti i presupposti del trattenimento, decideva di non convalidare tale misura.

Avverso il decreto di espulsione veniva proposto ricorso al Giudice di Pace di Lecce il quale rigettava il ricorso con una motivazione illogica che non appariva essere riferibile al caso concreto ma, sicuramente, ad altro caso trattato dal medesimo giudicante.

Avverso la decisione del Gdp di Lecce veniva proposto ricorso per Cassazione, la quale stabiliva che il ricorso è fondato perché il Gdp di Lecce in effetti aveva adottato una decisione non riferibile al caso in esame e con motivazione apparente in quanto priva di alcun riferimento alle specifiche doglianze fatte valere dalla ricorrente.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 25724 del 22 settembre 2021

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