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La Cassazione su rito applicabile ad umanitaria (d.l. 13/2017)

Corte di Cassazione, sentenza n. 26364 del 19 novembre 2020

La decisione della Corte di Cassazione (Pres. Scotti, Rel. Caradonna) interviene sulla questione del rito applicabile – e della composizione del giudice di primo grado – in caso di impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale limitata alla sola domanda di pds per motivi umanitari.

Nel caso concreto a seguito di rigetto della domanda amministrativa di protezione internazionale da parte della CT, la domanda giudiziale in primo grado chiedeva solo il riconoscimento del diritto al pds per motivi umanitari.
Incardinato con rito sommario di cognizione rivolto al Tribunale in composizione monocratica, il giudizio era stato invece definito dal Tribunale in composizione collegiale con decreto; il Tribunale era intervenuto “d’ufficio” anche sul possibile riconoscimento della protezione internazionale (negandola, ovviamente). In questo modo era conseguentemente preclusa alla parte la possibilità di impugnare nel merito la decisione in Corte di Appello, dovendosi necessariamente adire la Corte di Cassazione.

Iniziato il giudizio di legittimità, con ordinanza interlocutoria (prima sezione civile, n. 1702/2020) la Corte di Cassazione aveva ritenuto che i precedenti in materia (in particolare ord. 16458 ed ord.16459 del 2019 – in giudizi patrocinati dall’avv. Paolo Cognini) erano attinenti a fattispecie differente, in cui in fase amministrativa era stata richiesta e vagliata la domanda volta al solo (rinnovo del) pds per motivi umanitari. Per questo era necessario che la Corte si esprimesse a seguito di discussione pubblica e con sentenza sulla possibilità di limitare, solo in fase giudiziale, la domanda del richiedente.
Prima della discussione in udienza pubblica era intervenuta altra ordinanza (n. 14681 del 9.7.2020) con cui la Corte aveva ritenuto che se la decisione amministrativa avesse investito tutte le forme di protezione (allora) vigenti (protezione internazionale + pds motivi umanitari), la parte non avrebbe potuto limitare la propria pretesa in sede giudiziale al solo pds per motivi umanitari (così “recuperando” l’appello).

Con la sentenza allegata, invece, la Corte chiarisce che l’impugnazione della decisione della CT, nel periodo di tempo tra il d.l. 13/2017 ed il d.l. 113/2018 può avvenire, se limitata alla sola domanda di pds per motivi umanitari, con il rito ordinario (o sommario di cognizione, a scelta della parte e sussistendone i presupposti) su cui decide il Tribunale, sezione specializzata, in composizione monocratica, con conseguente possibilità di proporre appello avverso la eventuale decisione di rigetto di primo grado.
La sentenza 26364/2020, per quanto con effetti limitati ad un determinato periodo temporale, è dunque rilevante e permette di recuperare il doppio grado di merito per alcuni giudizi (in attesa di rinsavimento del legislatore e di potere finalmente tornare a discutere anche in Corte di Appello i casi oggetto di protezione internazionale).

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Corte di Cassazione, sentenza n. 26364 del 19 novembre 2020