La Corte di Cassazione con le due ordinanze n° 29258/20 e 29259/20 ribadisce il principio secondo cui: “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360, n° 5 c.p.c., laddove sia carente di motivazione o sorretto da una motivazione del tutto illogica o contraddittoria, tale da essere “apparente” – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3 coma 5 lettera c) del d lgs. 251 del 2007, costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019 n° 3340). La valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere, tuttavia, rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni…dovendosi piuttosto effettuare una disanima complessiva della vicenda persecutoria narrata (Cass. 7546/2020). Con la conseguenza che la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 10908 del 2020 – Cass. 11925 del 2020”.
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Corte di Cassazione, ordinanza n. 29258 del 22 dicembre 2020
Corte di Cassazione, ordinanza n. 29259 del 22 dicembre 2020
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