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La Cassazione sulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20688 del 29 settembre 2020

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del cittadino straniero del Pakistan, ritenuti fondati i primi due motivi e assorbiti gli altri, con i quali veniva censurata la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano nella parte relativa al giudizio sulla credibilità del ricorrente.

La Corte di Cassazione afferma che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto, mentre, costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito è censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in tutti i casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), affermando altresì che detta valutazione di credibilità deve ritenersi censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cpc come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, perplessa e obbiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 20688 del 29 settembre 2020