Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La Commissione Europea presenta il Libro verde sull’asilo

La Commissione Europea in data 6 giugno 2007 ha stilato un documento che si prefigge come obiettivo quello di favorire la creazione di un regime europeo in materia di asilo per fare dell’Unione Europea uno spazio di protezione unico per i rifugiati, basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra.

Il piano d’azione prevede che la proposta comune sia adottata entro il 2010, e si configura come seconda fase delle politiche di armonizzazione.

La prima fase ha visto l’emanazione, tra il 1999 e il 2006 di alcune direttive che stabilivano criteri minimi per l’adozione di una procedura comune sulle procedure di riconoscimento dello status.

Il libro verde propone un’analisi di alcuni punti ai quali si dovrà ispirare il futuro regime comune in materia di asilo, che dovrebbe essere caratterizzato da un: “livello comune di protezione più elevato e comunque più uniforme all’interno dell’Unione europea, oltre a garantire una maggiore solidarietà tra i vari Stati membri.”

1. Una procedura comune per il riconoscimento delle domande.

Il documento parla della Direttiva 2005/85/CE, peraltro non ancora recepita dall’Italia, che “definisce una serie di norme procedurali piuttosto che una “procedura standard”. La direttiva concede un ampio margine di flessibilità in numerosi ambiti, quali le disposizioni in materia di procedure accelerate, procedure alla frontiera e domande irricevibili. È indispensabile un ulteriore ravvicinamento legislativo se si vuole conseguire l’obiettivo di una procedura comune all’intera UE, stabilito dal programma dell’Aia.”

I punto fondamentali sono individuati nel: migliorare l’accesso alla procedura; ravvicinare le norme nazionali relative alla procedura; ridefinire alcuni aspetti, quali i concetti di paesi d’origine sicuri, paesi terzi sicuri e paesi europei sicuri, senza però menzionare le criticità cui si riferisce né la direzione che questa nuova definizione dovrebbe prendere; l’inserimento di una procedura unica, elaborare un trattamento comune delle domande nei diversi paesi.

2. Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo

Per evitare movimenti interni ai paesi UE “è essenziale garantire un livello elevato di armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.”

La Direttiva 2003/9/CE ha tracciato le condizioni minime, lasciando però ampia discrezionalità nell’applicazione. La disomogeneità più evidente è, secondo i redattori del Libro verde, quella relativa alle norme che vincolano l’accesso al lavoro, al quale alcuni paesi pongono limitazioni nel primo anno. Inoltre, devono essere garantite “adeguate condizioni materiali di accoglienza”.

“Sono emerse gravi difficoltà anche per quanto riguarda l’applicabilità della direttiva ai centri di detenzione e l’applicazione generale di misure detentive ai richiedenti asilo, dato che misure del genere impediscono l’effettivo godimento dei diritti garantiti dalla direttiva.” A questo proposito nel documento si chiede: “Bisognerebbe chiarire le cause della detenzione, in conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e assoggettare le condizioni e la durata della detenzione a una regolamentazione più precisa?”

3. Concessione della protezione

Il programma dell’Aia invita gli Stati ad adottare una protezione uniforme. La Direttiva 2004/83/CE, non ancora recepita dall’Italia, stabilisce i criteri per riconoscere la qualifica di rifugiato e una strada per l’armonizzazione potrebbe essere, come suggerisce il testo, quella di armonizzare le legislazioni nazionali sulla base del testo delle direttiva.

Un’ipotesi, inoltre, potrebbe essere quella di avvicinare benefici e diritti che comportano lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria: “L’acquis comunitario garantisce due diversi tipi di diritti e benefici ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria, sulla base delle distinzioni tra le due categorie operate attualmente dal diritto internazionale e che rispecchiano notevoli differenze tra le motivazioni di protezione. Se si dovesse interpretare l’uniformità nel senso di una maggiore armonizzazione, questa opzione comporterebbe uno status uniforme per i rifugiati e un altro per i beneficiari di protezione sussidiaria. Significherebbe in pratica ridurre la flessibilità prevista
dall’attuale quadro normativo in ordine al contenuto e alla durata dei diritti da concedere, nonché la possibilità di limitare o rifiutare l’accesso a certi diritti.”

Questo passaggio desta non poca preoccupazione poiché non è chiaro a quale livelli si intende rendere maggiormente uniformi i due livelli di protezione. Infatti, poche righe oltre si parla della “possibilità di concedere un unico status uniforme – cioè uno status di protezione che comprenda un insieme uniforme di diritti per entrambe le categorie – a tutte le persone che il quadro giuridico vigente ammetterebbe al beneficio dello status di rifugiato oppure della protezione sussidiaria. Uno status del genere, che garantirebbe gli stessi diritti a prescindere dalle motivazioni che giustificano la protezione, avrebbe un vantaggio: dissuaderebbe infatti i richiedenti dal formare ricorso contro le decisioni che concedono una protezione sussidiaria per ottenere lo status di rifugiato.”

Per quanto riguarda la situazione dell’Italia, la protezione umanitaria, l’equivalente della protezione sussidiaria di cui parla la Direttiva, è stata introdotta dalla pratica, prima che dalla legislazione, proprio per limitare il numero dei rifugiati ai quali poi lo Stato deve, o dovrebbe, garantire un certo numero di diritti, pur non violando la legge che vieta l’espulsione delle persone che rischierebbero in qualche modo la vita o la sicurezza se rientrassero nel proprio paese.

Le valutazioni sulla concessione dei due tipi di protezione paiono, nel nostro paese, alquanto arbitrarie e questo è dimostrato anche dalla disomogeneità a livello internazionale nei criteri di concessione dello status o della protezione umanitaria.

Sembra di poter affermare che questo tipo di protezione, a diritti ridotti, sia stata introdotta proprio per limitare il numero di rifugiati, quindi sorge il dubbio che l’esito di questa discussione possa essere quello di limitare i diritti dei rifugiati.

Il documento, inoltre, invita gli Stati ad instaurare uno status valido a livello comunitario, un sistema di riconoscimento reciproco delle decisioni nazionali in materia di asilo: “Le esatte modalità giuridiche e le condizioni precise dovrebbero essere oggetto di discussione approfondita.”

4. Casi vulnerabili e misure di integrazione

Il Libro verde sottolinea la necessità di rispondere in maniera adeguata alle necessità delle categorie più vulnerabili di richiedenti asilo: vittime di tortura, vittime della tratta, minori e in modo particolare quelli ‘non accompagnati’.

“Emergono tuttavia gravi carenze in fatto di definizioni e procedure applicate dagli Stati membri per individuare i richiedenti asilo più vulnerabili, e risulta che gli Stati membri non dispongono delle risorse, delle capacità e delle competenze necessarie per fornire una risposta adeguata a tali necessità.”

Il documento invita in particolare ad aumentare gli sforzi per garantire assistenza e consulenza medica e psicologica adeguata, sviluppare tecniche adeguate di intervista, armonizzare i criteri in base ai quali valutare i ricorsi di determinate categorie, come donne e bambini.

In merito all’integrazione si propone di estendere i diritti concessi ai soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari della protezione internazionale, passaggio che costituirebbe un indubbio vantaggio per i beneficiari della protezione umanitaria.

Particolare attenzione deve essere prestata al tema del lavoro e al riconoscimento delle qualifiche, aspetto sul quale, come abbiamo più volte denunciato, lo stato italiano è particolarmente deficitario.

Il libro verde sottolinea l’importanza di far fronte ad una situazione per cui “spesso i beneficiari di protezione internazionale non sono in grado di fornire prove documentarie, quali diplomi e altri certificati pertinenti dei rispettivi paesi d’origine, richiesti di norma dalla legislazione degli Stati membri per poter legittimamente ricoprire una mansione in determinati settori.”

Il documento analizza e propone alcune forme di cooperazione “fattiva tra le amministrazioni nazionali per favorire la convergenza delle pratiche nei vari paesi, migliorare la qualità del processo decisionale e promuovere una gestione efficiente delle questioni legate all’asilo.”

5. Ripartizione delle responsabilità

In materia di ripartizione delle responsabilità, il Libro verde auspica una ripartizione degli oneri più equilibrata fra i vari Stati, che deve essere regolata da forme non ancora esistenti, dato che, come viene specificato, non è compito della Convezione di Dublino distribuire oneri e costi ma evitare i fenomeni di “asylum shopping” e di “rifugiati vaganti” ed invita a studiare forme per ottimizzare il Fondo Europeo per i Rifugiati.

Una parte del rapporto è dedicata allo studio di ipotesi finalizzate all’aiuto ai paesi che accolgono profughi a livello regionale. “Secondo le stime 6,5 degli 8,7 milioni di rifugiati del mondo vivrebbero in paesi in via di sviluppo, è quindi importante esaminare il modo per aiutare i paesi terzi ad affrontare le questioni attinenti all’asilo e ai rifugiati. Con l’intento di migliorare l’effettiva protezione dei rifugiati e di permettere soluzioni durature nelle regioni d’origine e di transito, la Commissione ha messo a punto il concetto di programmi comunitari di protezione regionale, che integra nei programmi di aiuto ai paesi terzi sovvenzioni specifiche in materia di asilo.”

6. Gestire i flussi alle frontiere

Il Libro verde riporta inoltre le preoccupazione della Commissione relative alla gestione delle frontiere. Si teme che il contrasto all’immigrazione irregolare, non consenta l’accesso alle procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato: “Le misure volte a combattere l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani andrebbero attuate in modo da non svuotare il diritto d’asilo del suo significato concreto.”

La preoccupazione che non vi sia un reale accesso al diritto di asilo è sicuramente condivisa anche dalla nostra redazione.
Ma, alla luce delle tragedie che continuano ad avvenire in particolare alle frontiere dell’Italia – nel Canale di Sicilia – la preoccupazione reale non sembra debba essere quella di individuare i potenziali richiedenti asilo alle frontiere e fornire loro indicazioni legali su come fare la domanda, ma sperare che questi arrivino vivi e non sotto forma di “clandestini annegati”, come ripete la stampa.
L’unico intervento per rendere reale il diritto di asilo è mettere fine a questa politica migratoria della tolleranza zero, che significa:
– smilitarizzazione delle frontiere;
– chiusura dei CPT e non umanizzazione;
– forme di accesso legali in Europa;
– fine della collaborazione con regimi dittatoriali e dove vengono violati i più elementari diritti umani, che siano i paesi d’origine o di transito dei pericolosi clandestini che bussano alle nostre frontiere.

Il rapporto, invita, infine, l’Unione Europea a concordare una politica comune in materia di asilo, alla luce del fatto che: “L’UE viene infatti invitata sempre più di frequente a presentare sulla scena internazionale una visione comune delle questioni attinenti alla politica in materia di rifugiati e a elaborare posizioni comuni da difendere preso le organizzazioni internazionali.”

Il Libro verde si conclude con l’invito a inviare contributi e riflessioni sui temi trattati al fine di fornire stimoli e suggerimenti sulle problematiche trattate.

“Conformemente all’impostazione integrata in materia di asilo fin qui esposta, la Commissione intende avviare un ampio dibattito fra tutte le parti interessate. Tutti, istituzioni europee, autorità nazionali, regionali e locali, paesi candidati, paesi terzi partner, organizzazioni governative e non governative, operatori pubblici e privati coinvolti nella procedura d’asilo, mondo universitario, parti sociali, organizzazioni della società civile e singoli cittadini, sono invitati a fornire il proprio contributo.

I risultati di quest’ampia consultazione serviranno per elaborare un piano strategico che dovrà essere pubblicato nel primo trimestre del 2008, in cui la Commissione indicherà tutte le misure che intende adottare per istituire il regime europeo comune in materia d’asilo e i termini fissati per la loro adozione.

In vista dell’audizione pubblica che si terrà il 18 ottobre 2007, la Commissione invita gli interessati a inviare la propria risposta scritta alla presente consultazione entro il
31 agosto 2007, all’indirizzo seguente:

Unità Immigrazione e asilo – “Libro verde in materia di asilo”

Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza
Commissione europea

B-1049 Bruxelles

e-mail : [email protected]

Tutti i contributi pertinenti saranno pubblicati sul portale “La vostra voce in Europa”

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm”

Elisabetta Ferri, progetto Melting Pot