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La Commissione Territoriale di Bologna riconosce lo status di rifugiato a palestinese già rifugiato UNRWA in Libano

Commissione Territoriale di Bologna, decisione del 16 dicembre 2020

La Commissione Territoriale di Bologna, con decisione del 16.12.20 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad uno straniero di nazionalità palestinese, cresciuto con la famiglia nel campo di Ein El Hilweh in Libano e già ivi registrato come rifugiato UNRWA, vista “ l’assenza di una efficace protezione da parte dell’UNRWA dei rifugiati palestinesi presenti in Libano”.

La pronuncia risulta particolarmente interessante in quanto, rilevata la gravità della situazione dei campi palestinesi in Libano, l’Organo Ministeriale ha ritenuto applicabile l’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra, che da sempre trova scarsissima applicazione pratica. L’articolo contiene una clausola di inclusione, secondo cui “La presente Convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Qualora questa protezione o questa assistenza, per un qualunque motivo venisse a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata in conformità con le risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto di usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione”, riproposta in maniera sostanzialmente identica all’art. 12, par. 1, lett. a), della Direttiva qualifiche, che specifica che “Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo […] queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva”.

La norma è stata inserita nella Convenzione di Ginevra proprio per far fronte alle particolari esigenze di protezione dei rifugiati palestinesi e garantirne la continuità; questa si riferisce infatti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), unica agenzia delle Nazioni Unite, diversa dall’UNHCR, che si occupi di fornire protezione e assistenza a rifugiati. La missione dell’UNRWA è quella di fornire ai profughi palestinesi che rientrano nella sua sfera di competenza soccorso, assistenza sanitaria, servizi sociali, educazione, e assistenza in caso di emergenza, anche in periodi di conflitto armato, nonché di migliorare le condizioni dei campi in cui tali profughi sono accolti, al fine di garantire il benessere, la protezione e lo sviluppo umano dei rifugiati palestinesi, nonché la stabilità della regione in cui opera.

La Commissione Territoriale, per valutare l’applicabilità della clausola di inclusione al richiedente, ha in primo luogo accertato che egli avesse effettivamente beneficiato in passato della protezione dell’UNRWA in quanto rifugiato palestinese in Libano. A tal proposito ha ritenuto che, vista la precisione del racconto e gli elementi di personalizzazione in relazione alla vita nel campo di Ein El Hilweh, “Pur in assenza di prova documentale , la Commissione ritiene quindi di accettare lo status di rifugiato UNRWA in capo al richiedente e la sua famiglia, condicio sine qua non della provenienza dal campo UNRWA sopra citato”.

Appurata tale condizione, l’organo ministeriale, citando le memorie depositate dal richiedente per mezzo del difensore, ha proseguito l’esame valutando se potesse ritenersi cessata la protezione da parte dell’UNRWA. A tal fine, riportando le COI più aggiornate citate dal difensore, la Commissione ha descritto la discriminazione operata dallo Stato libanese ai danni dei rifugiati palestinesi: tra le varie limitazioni, ad essi è negata la possibilità di accedere a diverse professioni, di possedere case di proprietà, nonché di accedere a servizi pubblici quali l’istruzione o la sanità. Per sopperire alle carenze statuali, i servizi essenziali dovrebbero essere forniti ai rifugiati palestinesi proprio dall’UNRWA. Tuttavia, ciò risulta sempre più difficile, se non impossibile, a causa della violenza dilagante all’interno dei campi, e dell’insufficienza delle risorse a disposizione dell’Agenzia: “In tali campi il governo libanese è assente, circostanza che ha lasciato che le diverse fazioni palestinesi ivi presenti prendessero il controllo creando così un ambiente insicuro ed esposto a violenza portata da attori non statali armati in conflitto spesso tra loro senza che vi siano efficaci attori di protezione” che “hanno comportato in alcune occasioni la sospensione totale delle operazioni di UNRWA nel campo”.

Ciò premesso, l’organo ministeriale ha dunque “considerato che la situazione sopra descritta dalle COI attesta l’assenza di una efficace protezione da parte dell’UNRWA dei rifugiati palestinesi presenti in Libano”, e ha perciò “ritenuto che le circostanze sopra descritte descrivano una discontinuità delle attività di UNRWA nell’area e l’assenza di una protezione per i rifugiati palestinesi e quindi di fatto la cessazione della protezione dei Palestinesi rifugiati in Libano da parte dell’U.N.R.W.A. ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 1D della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato […] e che tale circostanza costituisca, ai sensi dell’interpretazione di cui sopra, una clausola di inclusione che comporta il riconoscimento ipso facto dei rifugiati Palestinesi registrati presso l’U.N.R.W.A. per i quali sia cessata la protezione di tale agenzia ONU come rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 1951”.

Infine, dopo aver osservato “che non possa ritenersi ragionevole il ricollocamento del richiedente in un altro luogo del suo Paese di origine senza che egli possa avere timore di essere perseguitato o, viceversa, possa avere accesso alla protezione dello Stato” la Commissione ha “ritenuto che le circostanze riferite durante l’audizione personale consentono di riconoscere lo status di rifugiato, di cui all’art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto, alla luce della precisione e coerenza delle dichiarazioni e delle informazioni fornite, nonché in applicazione del secondo paragrafo dell’art. 1D della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, sussiste l’elemento di un fondato timore di persecuzione per il richiedente in caso di rientro in Libano, Paese di origine del richiedente, rifugiato palestinese discendente da famiglia registrata presso U.N.R.W.A. Sarebbe in particolare la cessazione della protezione da parte dell’U.N.R.W.A. a mettere a rischio il richiedente in caso di rientro, rischio per la propria incolumità rispetto alle violenze perpetrate nei campi e per la propria salute, non potendo verosimilmente ricevere le necessarie cure di cui sopra”.

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Commissione Territoriale di Bologna, decisione del 16 dicembre 2020