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La Corte Costituzionale conclude la “demolizione” delle restrizioni agli stranieri in materia di prestazioni di invalidità

Corte Costituzionale, sentenza del 11 novembre 2015, n. 230

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 80, comma 19, L. 388/00 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di invalidità civile per sordi (L. 381/70 modificata dalla L. 95/06) e della indennità di comunicazione (L. 508/88, art. 4). Stante la natura di detti benefici, destinati a rispondere ai bisogni primari delle persone invalide, la norma in oggetto opera una irragionevole discriminazione nei confronti dei cittadini di paesi extra UE, basata sulla durata della permanenze legale nel territorio dello stato, in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3 della Costituzione.

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Corte Costituzionale, sentenza del 11 novembre 2015, n. 230

Giunge finalmente al termine il percorso di totale eliminazione delle restrizioni introdotte dall’art. 80, comma 19, L. 388/2000 per l’accesso dei cittadini non comunitari alle prestazioni di invalidità, iniziato ben sette anni fa con la sentenza 306/2008 in materia di indennità di accompagnamento. Con la sentenza 230/15 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’incostituzionalità della norma del 2000 anche con riferimento alla pensione di invalidità civile per sordi (L. 381/70 modificata dalla L. 95/06) e all’indennità di comunicazione (L. 508/88, art. 4).

La Corte, dopo aver passato in rassegna tutte le pronunce già emesse in materia, afferma che la questione non può che determinare “un identico esito demolitorio”. La pensione di invalidità per sordi e l’indennità di comunicazione rappresentano infatti “prestazioni economiche peculiari, che si fondano sull’esigenza di assicurare – in una dimensione costituzionale orientata verso la solidarietà come dovere inderogabile (art. 2 Cost), verso la tutela del diritto alla salute anche nel senso dell’accessibilità ai mezzi più appropriati per garantirla (art. 32 Cost.), nonché verso la protezione sociale più ampia e sostenibile (art. 38 Cost.) – un ausilio in favore di persone svantaggiate

La Corte afferma poi che l’art. 80 cit. pone in essere una discriminazione irragionevole nei confronti dei cittadini extra UE legalmente soggiornanti “con l’attribuzione di un non proporzionato rilievo alla circostanza della durata della permanenza legale nel territorio dello Stato”… “in contrasto con il principio costituzionale – oltre che convenzionale – di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)”.

L’operazione demolitoria della Corte si conclude con un importante invito al legislatore: provvedere ad una organica “ricognizione e revisione della disciplina” per evitare che la frammentarietà intrinseca dei giudizi di legittimità costituzionale impedisca, come ha impedito nel caso di specie, il raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale, se non dopo molti anni