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La Corte d’Appello deve valutare attentamente i motivi della richiesta di protezione internazionale con un accertamento autonomo rispetto i precedenti rigetti

Corte di Cassazione, sentenza n. 28990 del 12 novembre 2018

Foto di Tristan Saul

La pronuncia riguarda l’accoglimento di un ricorso di un cittadino pakistano (provenienza dal Punjab), la quale, censurando il “deficit” istruttorio e di accertamento dei fatti rilevato nella pronuncia della Corte di Appello di Ancona, ha statuito in punto di “protezione sussidiaria” e di “protezione umanitaria” che:

1. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, assoggettati ratione temporis al rito sommario di cognizione ex art.19 D.Lgs. n.150 del 2011, possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabili dal Collegio il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica della loro ammissibilità.

2. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, all’attualità.

3. Il riconoscimento del diritto al permesso per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 28990 del 12 novembre 2018