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La Corte di Appello nel valutare la domanda del richiedente non può omettere una valutazione sulle condizioni di salute e le sue esigenze di cura

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20280 del 25 settembre 2020

La Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, in materia di Protezione Internazionale, annulla con rinvio adottando interessanti profili in ordine alla nullità della sentenza impugnata per motivazione inesistente, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, in quanto resa attraverso una mera apparenza argomentativa.

In particolare nel caso in esame la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, affermando che la Corte di Appello di Perugia ha motivato il rigetto della impugnazione, limitandosi letteralmente ad affermare, in modo meramente assertivo, la insussistenza di presupposti per la Protezione Umanitaria di cui all’art. 5 D. L.vo n. 286/1998, senza esaminare quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla patologia sofferta, alle esigenze di cura connesse ed alla possibilità di soddisfarle in caso di rimpatrio.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 20280 del 25 settembre 2020