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La Corte europea dei diritti dell’uomo riapre a possibili rimpatri a Mogadiscio

Il 5 settembre la Corte europea dei diritti dell’uomo (quinta Sezione) ha emesso un’importante sentenza su un caso riguardante l’espulsione di un cittadino somalo.
Il caso – KAB contro Svezia – originava dal rigetto da parte delle autorità svedesi della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente nel 2009.

Con la sentenza di cui ci occupiamo oggi – che non è definitiva: le parti hanno tre mesi per fare ricorso – la Corte europea dei diritti dell’uomo prende significativamente le distanze dalla posizione espressa nella sua precedente sentenza Sufi ed Elmi contro Regno Unito del giugno del 2011.

Allora infatti la IV Sezione della Corte aveva deciso – all’unanimità – che la violenza a Mogadiscio era di una tale intensità che chiunque, in quella città, sarebbe stato a rischio di subire un trattamento proibito dall’art. 3 CEDU, salvo rare eccezioni di persone che avessero dei legami con “attori in gioco” di altissimo livello.

“[T]he Court concludes that the violence in Mogadishu is of such a level of intensity that anyone in the city, except possibly those who are exceptionally well-connected to , would be at real risk of treatment prohibited by Article 3 of the Convention.”
(Sufi ed Elmi c. Regno Unito, par. 250).

In tutti gli altri casi – potremmo dire nella generalità dei casi – il semplice fatto di trovarsi nella capitale somala equivaleva, secondo la Corte in Sufi ed Elmi, ad un rischio reale di trattamento contrario all’art. 3.
Si tratta, come si può vedere, di un approccio che prescinde dalla situazione personale del ricorrente e che è possibile, sempre secondo la Corte di Strasburgo (NA contro Regno Unito, 2008) solo in circostanze eccezionali, nei casi più estremi di violenza generalizzata.

“[T]he Court has never excluded the possibility that a general situation of violence in a country of destination will be of a sufficient level of intensity as to entail that any removal to it would necessarily breach Article 3 of the Convention. Nevertheless, the Court would adopt such an approach only in the most extreme cases of general violence, where there was a real risk of ill-treatment simply by virtue of an individual being exposed to such violence on return.”
(NA c. Regno Unito, par. 115)

Ragionamento molto simile a quello seguito dalla Corte di Giustizia dell’UE nella sentenza Elgafaji (17 febbraio 2009), famosissima e assai citata – talvolta a sproposito – anche in Italia.
I giudici di Lussemburgo, infatti, hanno in quell’occasione interpretato l’art. 15 lett. c) della Direttiva Qualifiche nel senso che la protezione sussidiaria può essere riconosciuta qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso “raggiunga un livello cosi elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione […] correrebbe, per la sua sola presenza […], un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all’art. 15, lett. c), della direttiva”. (Elgafaji, par. 35)

Tuttavia, anche secondo la Corte di Giustizia deve trattarsi di una situazione “eccezionale” e “tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” (Elgafaji, par. 39).

In Sufi ed Elmi, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva dunque ritenuto che la situazione a Mogadiscio rappresentasse un caso estremo di violenza generalizzata e, per arrivare a questa convinzione, aveva fatto riferimento a quattro criteri: 1) i bombardamenti indiscriminati e le offensive militari portate avanti da tutte le parti in causa; 2) l’inaccettabile numero di civili morti; 3) il numero di persone sfollate; 4) la natura estesa ed imprevedibile del conflitto. (Sufi ed Elmi, par. 248).

Vediamo dunque come la Corte giunge oggi – a poco più di due anni di distanza – ad affermare il contrario.

Innanzitutto, va sottolineato come le autorità svedesi, all’epoca dell’esame della domanda di asilo del ricorrente (2009), avevano escluso un possibile rinvio a Mogadiscio, a causa della situazione prevalente in città. Tuttavia, non ritenendo fondato il timore di persecuzione avanzato dal ricorrente – che aveva riferito solo vagamente di alcune minacce ricevute da parte di membri di Al-Shabaab – avevano ritenuto che egli potesse essere rinviato nel Somaliland, una zona della Somalia giudicata meno pericolosa di Mogadiscio.

I giudici di Strasburgo, pur ribadendo che, in linea di principio, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo non vieta di rinviare una persona in una zona del suo Paese differente da quella di origine, sottolineano tuttavia come in questo caso siano necessarie alcune garanzie.
Innanzitutto, deve essere possibile per la persona interessata recarsi fino all’area in questione, accedervi e insediarsi.
Nel caso concreto la Corte ritiene che, poiché il ricorrente non è nato né ha particolari legami di clan in Somaliland, non sarebbe possibile per lui avere accesso o comunque insediarsi in quella zona. Il che lo costringerebbe probabilmente a spostarsi in altre zone del Paese, come ad esempio Mogadiscio, la sua città natale. (par. 85 della sentenza)

Ecco come la Corte arriva ad esprimersi sulla situazione attuale a Mogadiscio, benché le autorità svedesi (nel 2009) avessero espressamente escluso un rinvio del ricorrente verso quella città!

E la valutazione della Corte sulla situazione nella capitale somala è decisamente diversa da quella fatta all’epoca di Sufi ed Elmi.
Infatti, secondo i giudici di Strasburgo, la sicurezza a Mogadiscio è aumentata dal 2011: le milizie di Al-Shabaab si sono ritirate dalla città, il livello generale di violenza è calato e si assiste ad una certa normalizzazione della vita quotidiana. Curiosamente, poco oltre la Corte afferma invece che Al-Shabaab è ancora presente in città ed anzi continua a compiere attacchi che possono anche colpire i civili (par. 88).
Ciò nonostante, benché non siano disponibili cifre precise sui civili morti, le fonti consultate dai giudici indicano che tale numero è in calo, in quanto la linea del fronte si è spostata fuori dalla città. (par. 89) Inoltre, vi sono rifugiati che stanno rientrando a Mogadiscio, anche se non sono chiare le dimensioni di questo fenomeno. (par. 90)

Sulla base di questi fatti – in particolare: i) Al-Shabaab non più in controllo della città; ii) fronte spostato fuori da Mogadiscio; iii) diminuzione delle morti civili – la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che la situazione a Mogadiscio, pur seria, fragile e per certi aspetti imprevedibile, non sia (più) talmente grave da esporre chiunque si trovi in città ad un rischio reale di trattamento contrario all’art. 3 CEDU.

“The Court is aware that the human rights and security situation in Mogadishu is serious and fragile and in many ways unpredictable. However, in the light of the above, in particular the fact that al-Shabaab is no longer in power in the city, there is no front-line fighting or shelling any longer and the number of civilian casualties has gone down, it finds that the available country information does not indicate that the situation is, at present, of such a nature as to place everyone who is present in the city at a real risk of treatment contrary to Article 3 of the Convention.”
(K.A.B. c. Svezia par. 91)

Quindi la Corte, escluso il rischio di trattamenti proibiti nei confronti di chiunque si trovi a Mogadiscio, passa ad esaminare se il ricorrente, per via della sua situazione personale, sia a rischio in caso di rinvio.
Anche in questo caso, i giudici di Strasburgo giungono ad una conclusione negativa, non appartenendo il ricorrente ad alcun gruppo specificamente preso di mira da Al-Shabaab e avendo la disponibilità di una casa a Mogadiscio, dove peraltro vivrebbe sua moglie. (par. 96)
Pertanto la Corte – per cinque voti a due – stabilisce che il rimpatrio del ricorrente in Somalia non costituirebbe una violazione dell’art. 2 o dell’art. 3 della CEDU.

La parte più interessante della sentenza è senza dubbio quella relativa alla valutazione della Corte circa la situazione di violenza a Mogadiscio, anche per le sue possibili conseguenze negative su future domande di asilo simili.
Si tratta infatti di un deciso cambio di rotta da parte dei giudici di Strasburgo ad appena due anni di distanza da Sufi ed Elmi e in un contesto che, secondo la stessa Corte, pur essendo migliorato, rimane serio, fragile e imprevedibile!

Non possiamo non apprezzare dunque la prudenza dei giudici Power-Forde e Zupancic – si veda la loro opinione dissenziente allegata alla sentenza – che valutano quanto meno premature le conclusioni tratte dalla maggioranza dei giudici.

Vai alla sentenza del caso Kab contro Svezia