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La Questura di Como deve necessariamente ricevere la domanda reiterata e trasmetterla alla Commissione Territoriale, non emettere illegittimi decreti di espulsione

Tribunale di Milano, ordinanza del 21 gennaio 2020

Il caso del signor “L”

A fronte della domanda reiterata ex art. 29 TU Imm., la Questura di Como emetteva motu proprio e formava un documento di “inammissibilità ex lege” della domanda reiterata, che non ha precedenti giuridici ed è un atto quanto meno esorbitante, senza trasmettere la richiesta all’Ente preposto, cioè la Commissione Territoriale competente, e contestualmente comminava la relativa espulsione e, si badi, la comminava per ben tre volte:
la prima volta l’espulsione era annullata dal Giudice di Pace di Como, e il richiedente si ripresentava per formalizzare la nuova domanda reiterata ricevendo tuttavia una seconda espulsione fondata sui medesimi presupposti di “inammissibilità ex lege” della domanda reiterata; questa era nuovamente impugnata e annullata per la seconda volta dallo stesso Giudice di Pace di Como con sentenza (allegata) che richiamava la precedente, quindi l’asilante si ripresentava in Questura per la formalizzazione della domanda di asilo, si badi, su invito della Questura, ma riceveva una TERZA espulsione sempre fondata sulla “inammissibilità ex lege” della domanda reiterata di asilo.
A questo punto, posto il comportamento della P.A. ritenuto illegittimo, il ricorrente impugnava il TERZO decreto di espulsione avanti il Giudice di Pace di Como, diverso dal precedente, e contestualmente promuoveva ex art. 700 cpc. ricorso al Tribunale di Milano per i motivi dettagliati nella ordinanza (allegata), e sostanzialmente denunciando l’esorbitanza della formazione motu proprio da parte della Questura di un atto di inammissibilità ex lege della domanda reiterata, senza trasmettere gli atti alla Commissione Territoriale.

Il Giudice di Pace di Como, adito per la terza volta per l’annullamento del terzo decreto di espulsione del Prefetto di Como, notiziato alla prima udienza del ricorso avanti il Tribunale di Milano, sospendeva il giudizio in attesa delle determinazioni del Giudice superiore adito avanti il Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Milano, letto il ricorso del difensore, affermando “la novità assoluta della questione trattata”, e investito sulla questione della “inammissibilità ex lege” formata e dichiarata dalla Questura di Como senza un fondamento normativo, accoglieva dunque il ricorso ex articolo 700 cpc. aderendo alla osservanza del diritto europeo e sancendo definitivamente che ”…al ricorrente spetta pertanto un esame preliminare della sua domanda, sicché deve ritenersi che la Questura debba necessariamente ricevere la domanda reiterata e trasmetterla alla competente Commissione Territoriale, organo amministrativo competente all’esame della domanda di protezione, e disponendo che (…) la Questura di Como provveda a ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale di XX entro 10 giorni dalla notifica a cura della parte ricorrente del presente provvedimento”.

Trascorsi 10 giorni dalla notifica alla Avvocatura dello Stato e al Questore della Provincia di Como, e solo dopo un sollecito, la Questura di Como provvedeva a fissare l’appuntamento per ottemperare all’ordinanza del Tribunale di Milano, notiziando anche l’Avvocatura dello Stato.

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Il caso del signor L. : raccolta delle pronunce