Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La campagna Siamo qui – Sanatoria subito: “Rilanciamo la mobilitazione per una regolarizzazione generalizzata”

Le norme del D.L. 34/2020 che disciplinano i casi di emersione/regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio nazionale sono la migliore conferma della necessità di una sanatoria generalizzata e non condizionata ad altri requisiti oltre a quello della presenza sul territorio.

Le disposizioni entrate in vigore sono destinate a lasciare migliaia di migranti senza permesso di soggiorno e senza diritti, a produrre gravi disparità di trattamento e speculazioni sui migranti costretti a cercare il conseguimento di requisiti in molti casi irraggiungibili, ad imporre procedure illogiche e artificiose che, oltre a comprimere fortemente la sfera dei diritti, graveranno inutilmente sulla pubblica amministrazione. Invece di affrontare il problema nella sua interezza e dal punto di vista primario dei diritti e delle garanzie, il governo ha scelto di muoversi secondo una logica selettiva e discriminatoria, volta ad estrarre dal vasto “serbatoio” di una forza-lavoro resa premeditatamente clandestina, quella porzione esattamente necessaria alle esigenze del sistema economico e produttivo.

Una logica che riproduce anche sul piano culturale una visione differenziale e utilitaristica dei corpi “stranieri”, che possono “emergere” solo quando servono ed alle condizioni del sistema in cui devono essere utilizzati.

Per queste ragioni è più che mai necessario non desistere ed intensificare le attività
della Campagna Siamo qui – Sanatoria subito, sviluppando tutte le possibili azioni di contrasto all’operazione governativa messa in campo sulla pelle di migliaia di migranti. E’ necessario dotarci di tutti gli strumenti utili ad allargare il campo di azione della Campagna e, nel contempo, ad evitare che i contenuti di cui la Campagna si è fatta portatrice vengano confinati in un ambito meramente testimoniale. Per questo è anche necessario costruire le condizioni che consentano di aggredire l’iter di conversione del decreto legge, creando lo spazio per una presa di parola e di azione efficace, credibile e capace di contrapporsi al discorso propagandistico con cui si tenterà di dare copertura all’iter di conversione se non, addirittura, ad emendamenti ulteriormente peggiorativi.

Con questo obiettivo è stata elaborata una piattaforma che contiene una serie di punti relativi al testo di legge che andrà in discussione alle Camere e che hanno la funzione di disarticolare ed allargare le maglie dentro cui si vorrebbe costringere la vita ed i corpi di migliaia di migranti. Tale piattaforma operativa unitamente alla piattaforma generale della Campagna costituiscono la base di contenuto sulla quale la Campagna andrà ad individuare le prossime iniziative da intraprendere.

1. Estensione delle procedure di emersione/regolarizzazione a tutti i settori lavorativi.

2. In presenza di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato, anche se di natura stagionale, convertibilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno temporaneo che consente di svolgere attività lavorativa, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. In assenza di un rapporto di lavoro in essere, convertibilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno temporaneo già detenuto, in permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998. In assenza di una pregressa titolarità del permesso di soggiorno, il cittadino straniero formula istanza di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo che
consente lo svolgimento di attività lavorativa. Alla scadenza del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero che abbia instaurato un rapporto di lavoro può convertire il permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro. Qualora il cittadino straniero abbia svolto attività lavorativa, ma il relativo contratto sia cessato può richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.

4. Il richiedente asilo che scelga di accedere alle procedure di emersione/regolarizzazione, in esito all’espletamento della procedura formula istanza di conversione del permesso di soggiorno per richiesta di asilo nel permesso di soggiorno a cui avrebbe diritto. Qualora per qualsiasi ragione la conversione non abbia luogo è automaticamente ripristinato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo di cui era titolare.

5. La presenza sul territorio nazionale utile all’accesso alle procedure è quella antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge. Il requisito della presenza in Italia può essere autocertificato ai sensi di legge. In ogni caso, il requisito della presenza in Italia può essere provato attraverso riscontri documentali che, indipendentemente dalla natura e dalla provenienza, siano idonei a confermare il fatto della presenza sul territorio nazionale.

6. Abrogazione delle differenziazioni nell’accesso alle procedure basate sull’intervenuta scadenza o meno del titolo di soggiorno già detenuto. Dove permanga il riferimento alla scadenza del titolo di soggiorno, tale scadenza dovrà essere riferita al periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. In ogni caso il richiamo alla scadenza dovrà intendersi come riferita all’originaria scadenza del permesso di soggiorno, a prescindere dalle eventuali proroghe disposte in conseguenza all’emergenza Covid-19.

7. Abrogazione del contributo forfettario per gli oneri di procedura.

8. Ai fini delle procedure di emersione/regolarizzazione dove non fosse da subito nella disponibilità dell’interessato il passaporto in corso di validità o documento equipollente, l’identità personale del cittadino straniero viene accertata e documentata, attraverso l’esibizione del passaporto scaduto o di altri documenti di identità in possesso del cittadino straniero, compreso il titolo di viaggio eventualmente già conseguito, unitamente alla documentazione comprovante l’intervenuta richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto.

9. I procedimenti sospesi nei confronti del cittadino straniero vengono archiviati sia in conseguenza al rilascio del permesso di soggiorno, sia nel caso in cui le procedure attivate non giungano a termini per cause indipendenti dalla volontà e dalle condotte dell’interessato.

10. Qualora nel corso dell’espletamento della procedura finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro già in essere, emergano motivi ostativi riconducibili alla figura del datore di lavoro, la procedura viene archiviata con il contestuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione disciplinato ai sensi dell’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.

11. In esito alle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. è necessario prevedere l’apertura di una nuova finestra temporale al fine di consentire la presentazione delle istanze precedentemente precluse.


Osservatorio sulla “Sanatoria 2020”: mettiamo in rete gli sportelli

E’ possibile iscriversi alla mailing list della campagna scrivendo a: [email protected]


Approfondimenti a cura di Melting Pot

Procedure di emersione/regolarizzazione: guida ragionata dell’Avv. Paolo Cognini

La guida ha la duplice finalità di fornire uno strumento di orientamento nella lettura del disposto normativo e, nel contempo, di fornire un primo tracciato sia delle problematiche che emergono dal testo della norma, sia di alcune traiettorie interpretative ed applicative.

Scheda pratica
La scheda è a cura della dott.sa Irene Serangeli, collaboratrice di Melting Pot e operatrice dello sportello di orientamento legale della scuola di italiano Libera La Parola a Trento.