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La cancellazione delle segnalazioni Schengen

Aggiornato il 06.06.2017

Il diritto di accesso ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) è la facoltà, per chiunque lo richieda, di consultare le informazioni che potrebbero riguardarlo. Tale diritto è integrato da un diritto di rettifica, quando i dati contengono errori di fatto, e da un diritto di cancellazione, quando i dati sono inficiati da un errore di diritto.
Si tratta di segnalazioni che non solo l’Italia, ma tutti i paesi facenti parte dell’accordo possono mettere in atto.
Il caso più frequente è quello che riguarda i respingimenti (soprattutto dai paesi dell’est europeo, come la Polonia) di cittadini extra Ue (moldavi, ucraini, etc) che hanno tentato l’attraversamento della frontiera verso l’Europa, anche se in questo caso l’Italia non tiene conto della segnalazione.
Ma l’inserimento nella banca dati Schengen può avvenire anche a causa di una vera e proprio espulsione dagli stessi paesi.

Si evidenzia la sproporzione di una tale previsione tenuto conto del fatto che una espulsione dal territorio italiano non è considerata ostativa alla regolarizzazione, mentre si ritiene ostativo un provvedimento prodotto da un diverso paese europeo.

1 – Verifica dell’esistenza di una segnalazione Schengen


Sarà necessario in primo luogo verificare l’esistenza di una segnalazione Schengen.
Per farlo, è possibile inviare una richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno (preoccupandosi ovviamente di conservare copia della documentazione).

L’indirizzo a cui inviare la richiesta è:
Ministero dell’Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Ufficio di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia
Divisione N. SIS
via Torre di Mezzavia n. 9
00173 ROMA

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno indirizzare le loro istanze all’indirizzo:

[email protected]

La busta dovrà contenere:

  • Lettera in cui si richiede di venire a conoscenza della segnalazione Schengen eventuale (se possibile indicando anche il paese che potrebbe aver effettuato la segnalazione, richiedendo inoltre di conoscere l’autorità al quale inviare l’eventuale richiesta di cancellazione, l’autorizzazione a ricevere la risposta anche via fax, per accorciare i tempi)
  • Copia del passaporto del cittadino straniero di cui si richiede la verifica dell’esistenza della segnalazione
  • Eventuale delega firmata dal cittadino straniero che incarica altra persona nella verifica della segnalazione
  • Documento di identità del delegato
2 – Richiesta di cancellazione dalla banca dati Schengen


La richiesta di cancellazione dalla banca dati Schengen dovrà essere inoltrata all’autorità che ha effettuato la segnalazione.
In alcuni casi è possibile effettuare la domanda di cancellazione anche attraverso la rappresentanza consolare dello Stato in Italia come per esempio per le segnalazioni in capo alla Repubblica d’Ungheria (anche via fax) oppure nel caso dell’Austria (anche se occorrerà recarsi presso la sede del consolato), mentre per altri Stati (come ad esempio la Polonia) la cancellazione delle segnalazioni SIS potrà avvenire solo individuando l’autorità che l’ha emessa e quindi inoltrando ad essa la domanda.
La domanda può essere inviata in italiano, inglese, tedesco o francese.
L’esito della richiesta di cancellazione dipende dalla legislazione del paese che l’ha effettuata (per esempio i termini di validità, l’eventuale automaticità del rinnovo) ma anche dalle motivazioni che sostengono la richiesta.

Sarà utile specificare l’eventuale presenza di legami familiari in Italia con persone regolarmente soggiornanti o in fase di regolarizzazione.