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La comandante di Sea Watch Carola Rackete è libera. Il GIP di Agrigento non convalida l’arresto: ha agito rispettando gli obblighi del soccorso in mare

Il GIP del Tribunale di Agrigento non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. Carola è perciò libera.

“Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Agrigento – scrivono i legali di Sea Watch, l’avv. Alessandro Gamberini, l’avv. Salvatore Tesoriero e l’avv. Leonardo Marino – ripristina il primato del diritto rispetto a quello della forza. Si era detto che la forza l’aveva usata Carola Rackete e su questo si era disposto il suo arresto: non è così. Come spiega dettagliatamente il Gip nel provvedimento con il quale ha disposto la non convalida all’arresto, il diritto stava dalla parte della comandante. Il Giudice, attraverso il richiamo a norme internazionali cogenti, dimostra l’illegittimità vuoi della pretesa di chiudere i porti da parte del Ministro degli Interni, vuoi del divieto finale di attracco della Sea Watch dopo 15 giorni di attesa, così ripristinando l’equilibrio dei valori e la prevalenza dell’incolumità della vita umana rispetto all’arbitrarietà di scelte operate solo per motivi propagandistici”.

L’ordinanza non lascia spazio a dubbi e smonta gran parte delle azioni politiche del governo: conferma chiaramente che la Libia e la Tunisia per motivazioni differenti non possono essere considerati porti sicuri, che la comandante ha agito adempiendo al dovere di soccorso imposti dal codice della navigazione e dalle norme internazionali di salvare le persone in pericolo, e che questo “non si esaurisce nella mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al più volte citato porto sicuro“. Inoltre specifica che il divieto di ingresso nelle acque territoriali nazionali imposto con la direttiva del ministro dell’Interno di fatto non ha validità di fronte agli obblighi imposti da norme internazionali e nazionali: “vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare in caso di rischio di naufragio (…) non fa venir meno l’inderogabile disposto di cui all’art. 10 ter del Dlgs 286/98, avente ad oggetto l’obbligo di assicurare il soccorso, prima, e la conduzione presso gli appositi centri di assistenza, poi“.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Agrigento, ordinanza del 2 luglio 2019