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La condizione di estrema povertà del richiedente e della sua famiglia nel Paese di origine e il buon inserimento dello stesso in Italia giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Lecce, ordinanza del 27 giugno 2018

Il Tribunale di Lecce riconosce la protezione umanitaria a un giovane richiedente asilo del Gambia.

La vicenda personale del ricorrente è molto simile a quella di molti suoi connazionali costretti a lasciate il paese per le difficili condizioni di vita. “Ha lasciato il suo Paese nel maggio del 2015. Ha raccontato che la sua famiglia d’origine era molto povera: suo padre non lavorava e sua madre vendeva frutta e verdura al mercato, cercando di guadagnare quel po’ di denaro per portare avanti la famiglia. A causa delle difficoltà economiche, sia al richiedente che a sua sorella fu impedito di studiare; accadde, poi, che la ragazza con cui era fidanzato rimase incinta e nacque la loro bambina, ma non poterono sposarsi per mancanza di denaro. Così, il richiedente, vedendo alcuni amici che si trasferivano il Libia, decise di lasciare il Gambia; passò per il Senegal, il Mali, il Niger, la Libia e, in data 30.01.2016, giunse in Italia“.

Il Giudice “ considerato il buon inserimento nel territorio italiano e le critiche condizioni economiche in patria ” ha valutato correttamente che “il rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di vulnerabilità perché lo costringerebbe a ritornare in una dimensione, al contrario di quella che sta costruendo qui in Italia, in cui non dispone di alcuno strumento. Del resto, la vulnerabilità è stata riconosciuta da recente giurisprudenza di merito in fattispecie non dissimili dalla presente, stante l’integrazione che aveva acquisito il richiedente nel nostro Paese (cfr. Trib. Roma 8/9/2017, App. Milano 28/2/2017, Trib. Bari 16/3/2017).
In conclusione, la scrivente ritiene che può riconoscersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari all’odierno ricorrente, sussistendo, allo stato ed alla luce delle considerazioni svolte, i presupposti di cui dell’art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998
“.

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Tribunale di Lecce, ordinanza del 27 giugno 2018