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La documentazione prodotta dal richiedente asilo come prova delle proprie ragioni non può essere ritenuta apoditticamente falsa

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11097 del 19 aprile 2019

Foto di Angelo Aprile

Un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione in ordine al dovere / potere del Giudice di collaborare nell’istruttoria della domanda e sul principio del ragionevole sforzo.

In particolare ravvisa la Corte che di fronte al ragionevole sforzo del ricorrente di provare i fondamenti della propria domanda di protezione internazionale, il Giudice è tenuto a cooperare nell’istruttoria anche attivando quei poteri officiosi necessari a validare l’attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.
Per tale ragione la documentazione offerta anche solo in copia dal ricorrente a suffragio delle proprie ragioni non può essere apoditticamente ritenuta non genuina perché prodotta in copia o perché apparentemente falsa ma dev’essere sottoposta ad indagine (anche attraverso i canali diplomatici e gli strumenti rogatoriali) onde verificarne l’autenticità.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 11097 del 19 aprile 2019