Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La fabbrica dell’irregolarità: un bilancio sui risultati della Legge Salvini in materia di sicurezza e immigrazione

Il commento dell'Avvocato Marco Paggi

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Un commento dell’Avvocato Marco Paggi sugli effetti della Legge Salvini in materia di sicurezza e immigrazione

Volendo fare un bilancio estremamente sintetico delle modifiche introdotte dal decreto Salvini, a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, prendiamo in considerazione le due misure principali, quelle che hanno avuto maggiore impatto, anche se molte altre sono le misure di grande rilievo che sono state introdotte con effetti altrettanto gravi.
Le due misure principali sono, in estrema sintesi, la modifica del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale giunti sul territorio italiano e la modifica delle norme sostanziali, in particolare l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per quanto riguarda il sistema di accoglienza, di fatto questo è stato trasformato in una sorta di contenitore, di mero contenitore per i richiedenti, sopprimendo tutte le misure atte all’integrazione e anche utili per, come dire, ridurre l’allarme sociale, attraverso l’insegnamento della lingua italiana, attraverso il sostegno dell’integrazione lavorativa, attraverso le informazioni legali, la mediazione linguistico-culturale.

Le persone ora sono sostanzialmente abbandonate a sé stesse, munite di vitto e alloggio, e concentrate, vista la struttura dei capitolati d’appalto, tendenzialmente in strutture sempre più grandi, quindi con produzione di maggiore allarme sociale anche nei confronti delle comunità che vivono all’esterno di queste strutture.

La possibilità di integrazione per i richiedenti che sono costretti ad attendere moltissimo tempo per essere convocati dalle Commissioni territoriali, e poi ancora moltissimo tempo per le decisione sui corsi giudiziari rispetto alle loro domande, è una condizione, appunto, di mera attesa che genera ovviamente uno stato di sconforto in una situazione di sostanziale abbandono, e soprattutto che non favorisce minimamente l’integrazione, avendo soppresso tutti quei minimi, già allora, interventi di sostegno all’integrazione.

In altre parole, una persona tenuta per anni in una struttura di cosiddetta accoglienza a mangiare e dormire senza far niente, senza avere la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, nella comunità, è chiaramente in una situazione che produce tensione sociale e che tende a produrre marginalità e devianza.

Chiaro che si stratta di una scelta, una scelta all’insegna del “tanto peggio, tanto meglio” perché appunto, si è dimostrato, che più si produce allarme sociale e più si produce consenso per chi quell’allarme sociale dice di volerlo contrastare e in realtà lo alimenta.

L’altro aspetto di grande importanza è costituito appunto dall’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si trattava della principale opportunità, nella quasi totalità dei casi di riconoscimento di protezione internazionale: le Commissioni prima, e i Tribunali poi, riconoscevano il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia pure attraverso una applicazione molto restrittiva degli istituti principali della protezione internazionale, ovvero dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
Ecco che quindi, nel momento in cui viene abrogato l’istituto della protezione umanitaria, che è la risorsa principale per concedere un permesso di soggiorno ai richiedenti, questo significa tagliare la quasi totalità delle speranze agli interessati e produrre, nella quasi totalità dei casi, degli irregolari.

Con l’abrogazione della protezione umanitaria si è creata una situazione per cui, chi aveva già precedentemente ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, potrà convertirlo solo se ed in quanto trovi un’occupazione lavorativa, ma non basta; anche per chi aveva già stabilito un regolare rapporto di lavoro e quindi si è avvalso di questa possibilità di chiedere la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato, si è posto un ulteriore problema, perché si è scoperto (e da questo punto di vista il Ministero dell’Interno non ha ancora adottato nessuna indicazione che permetta di semplificare le procedure), che molti dei paesi di provenienza dei richiedenti, che sono arrivati sulle coste italiane senza alcun documento, non sono nella condizione di rilasciare o rinnovare i passaporti, e senza passaporto si bloccano le conversioni dei permessi di soggiorno 1.
Quindi si sta producendo una situazione di limbo vero e proprio per molte persone che già stanno lavorando da anni ormai e che pur avendo un permesso di soggiorno che li consente la conversione e la stabilizzazione quali lavoratori dipendenti, non riescono a perfezionare la propria posizione di soggiorno.

Inoltre l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata applicata da parte di moltissime delle Commissioni territoriali che hanno esaminato le domande, in modo, non solo rigoroso per quanto riguarda i criteri di valutazione, ma anche in modo errato, come poi ha confermato la Corte di Cassazione, ovvero, applicando retroattivamente questa abrogazione.

In altre parole, chi era giunto in Italia prima del cosiddetto decreto Salvini e ha visto esaminare la propria domanda dopo l’entrata in vigore del decreto Salvini (noti i lunghissimi tempi di attesa per l’esame della domanda), si è visto rispondere negativamente dalle Commissioni in quanto appunto non era, a detta di molte Commissioni, più applicabile la protezione umanitaria.

Per converso la Corte di Cassazione ha sancito in modo ormai chiaro e definitivo che la norma abrogativa si applicava e si applica solo a chi è giunto in Italia dopo l’entrata in vigore del Decreto Salvini, ma questo comporta ora una necessità di riesame di tutte quelle posizioni che erano state rifiutate dalle Commissioni e che hanno prodotto soggiorno irregolare.

Situazione surreale per cui un sacco di gente che nel frattempo è diventata irregolare grazie a questa applicazione retroattiva del Decreto Salvini, che ora dovrà attendere, sempre in posizione di irregolarità, un riesame della propria posizione, e chissà quanto tempo ci vorrà, nel frattempo rimanendo in condizione di irregolarità, e non si sa con quali esiti.

D’altra parte, già prima del Decreto Salvini il tasso di accoglimento delle domande di protezione internazionale, anche di quelle per protezione umanitaria, appunto finché c’era, era un tasso molto basso e per di più a questo deve essere associato anche il tasso, altrettanto basso, di accoglimento dei ricorsi in ambito giudiziario.

Per l’appunto, dati ufficiali a questo riguardo ce ne sono pochi, l’Associazione Studi Giuridici e Immigrazione e la Camera avvocati immigrazionisti del Triveneto, sono riusciti ad ottenere all’inizio della scorsa estate i dati ufficiali da parte della Corte d’Appello di Venezia sul tasso di accoglimento dei ricorsi in materia di protezione internazionale da parte del Tribunale di Venezia, e poi sul tasso di accoglimento dei procedimenti in appello da parte della Corte veneziana.

Ebbene, per quanto riguarda i risultati dei Tribunali, parliamo al massimo di un 30%, il 31% è stato il picco massimo di accoglimento dei ricorsi in materia di protezione internazionale, con riferimento ai procedimenti azionati prima del cosiddetto Decreto Minniti del 2017.

Poi, a seguito del Decreto Minniti, quando in altre parole è stato soppresso il procedimento di appello nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale, il tasso di accoglimento è crollato al 22%, e questo già è significativo, specie se si considera che appunto è stato soppresso il grado di appello e quindi le pronunce dei Tribunali sono quasi sempre definitive, salvo gli esiti dei pochi ricorsi in Cassazione.

Ma successivamente ecco che anche per i procedimenti in Corte di Appello, finché son durati (ancora abbiamo lunghe code presso le Corti di Appello per procedimenti instaurati prima del cosiddetto Decreto Minniti), abbiamo un tasso di accoglimento dei ricorsi proposti dai richiedenti protezione internazionale, che nel biennio 2016-2017 (ripeto si tratta di dati ufficiali forniti dalla Corte di Appello di Venezia) è dello 0%, nel 2018 dell’1,2%, e arriva alla punta massima dell’1,7% di accoglimento dei ricorsi in appello nel periodo 2018 – maggio 2019.

Ebbene, il tasso di accoglimento dei ricorsi in appello dell’1,7% lascia piuttosto pensare, dal momento che non si tratterebbe di un tasso, per così dire, definibile come fisiologico; è normale che in tutti i procedimenti civili di vario genere, nei vari ambiti del diritto civile, il tasso di accoglimento degli appelli sia generalmente di gran lunga superiore all’1,7%, altrimenti sostenere che solo così poche sentenze di primo grado siano da riformare in appello, farebbe pensare a una quasi totale infallibilità dei giudici di primo grado, che stranamente negli altri ambiti del diritto non si verifica.

Quale risultato pratico abbiamo in questa situazione?
La produzione, di fatto, di una quantità di irregolari, di persone che sono arrivate in Italia, hanno chiesto protezione internazionale e hanno soggiornato regolarmente sul territorio per anni, che molto spesso, spessissimo si sono inserite nel mondo del lavoro, hanno imparato la lingua italiana e, nel mentre stavano lavorando, hanno perso il ricorso, o prima la Commissione ha rifiutato la protezione e poi hanno perso il ricorso, o in primo grado o in appello, e quindi sono diventati irregolari.

Persone già inserite nel mondo del lavoro, che stavano pagando le tasse e i contributi e che erano diventate autosufficienti economicamente.

Quale sia l’utilità di questa produzione di irregolari lo lascio immaginare, anche perché l’evidente risvolto elettorale è facilmente intuibile.

Ora, di fronte a questa presenza, che oggi si stima in circa 700.000 irregolari presenti in Italia, tra persone che già erano irregolarmente presenti per conto loro e persone che lo sono diventate a causa appunto della restrizione delle procedure di protezione internazionale, introdotta principalmente dal Decreto Salvini, ebbene, quale sia la possibilità di soluzione per queste persone, è dibattito di questi giorni.

Il Ministro dell’Interno Lamorgese, rispondendo in un’interrogazione parlamentare dello scorso 15 gennaio, ha, sia pure genericamente, dichiarato che il governo sta prendendo in considerazione delle misure di possibile regolarizzazione per chi ha la disponibilità di un’occupazione, e non possiamo che sperare che almeno questa misura di estremo e parziale rimedio possa essere immediatamente adottata, anche se al momento, al di là di questa risposta pubblicamente fornita dal Ministro Lamorgese su un pensiero in corso di elaborazione, non abbiamo altro su cui ragionare.

D’altra parte, già immaginando una possibile regolarizzazione, si tratta di un procedimento che comunque sarebbe estremamente complicato, richiederebbe di andare a ripescare queste persone che nel frattempo sono diventate irregolari, che hanno perso il posto di lavoro, e verificare se permane una possibilità di impiego da parte dei datori di lavoro che li impiegavano prima o di nuovi datori di lavoro, naturalmente con procedure burocratiche che saranno immancabilmente farraginose come è capitato in tutte le precedenti procedure di regolarizzazione che nei decenni si sono avvicendate in Italia e che comporteranno appunto una gestazione lunga.

Quale sia l’utilità di mantenere queste persone in condizioni irregolari, visto che poi sono di fatto destinate a rimanere sul territorio italiano, lo lascio immaginare agli ascoltatori.

Il vantaggio di una regolarizzazione sarebbe di tutta evidenza se si considera che si farebbe emergere manodopera impiegata irregolarmente che attualmente è principalmente destinata all’impiego negli ambienti del caporalato, come d’altra parte è sotto gli occhi di tutti.

Confidare in una regolarizzazione significa non solo permettere l’inserimento sociale e lavorativo in condizioni minimamente dignitose a queste persone, ma significa anche garantire un contrasto al caporalato, allo sfruttamento, e garantire un gettito che in questi tempi sarebbe particolarmente appetibile per le casse dello Stato in termini di contributi e ritenute fiscali.

Photo credit: Francesco Boz
Photo credit: Francesco Boz
  1. Su questo specifico punto si veda quest’utile scheda pratica: https://www.meltingpot.org/Guida-alle-procedure-di-rilascio-del-passaporto-e.html

Radio Melting Pot

For freedom of movement, for citizenship rights
Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

 

Questa nuova stagione 2024/2025 prevede la realizzazione di 8 episodi.
La prima call pubblica, che ha avuto come obiettivo quello di promuovere un protagonismo diretto delle persone coinvolte nei processi migratori, si è svolta nel dicembre del 2023 ed ha formato la redazione del nuovo progetto.

 

Il progetto è realizzato con i Fondi dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese.