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La forte instabilità del Burkina Faso, le torture subite in Libia e lo straordinario percorso di integrazione del richiedente comportano il diritto alla protezione umanitaria

Tribunale di Genova, decreto del 16 gennaio 2020

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino burkinabé per i seguenti motivi oggettivi e soggettivi:

– “(…) Sotto il profilo oggettivo, della forte instabilità che interessa il Burkina Faso a partire dal 2018; benché concentrata soprattutto nel Nord e nell’Est [dove causa una situazione di violenza indiscriminata, al limite della rilevanza ai sensi dell’art. 14 lett. c) d.lgs. 251/07], si è estesa anche a Sud-Ovest. Si riporta un breve stralcio del documento dell’Unità COI della Commissione nazionale per il diritto d’asilo (…)”.

– “(…) delle vicende vissute in Libia, segregato, maltrattato, costretto a lavorare in condizioni di schiavitù, riesce a scappare, ma poi viene nuovamente catturato ed imbarcato a forza per destinazione a lui sconosciuta. Le sofferenze inflitte rientrano nell’accezione di tortura e di trattamento degradante secondo le convenzioni internazionali e la Corte EDU“.

– “(…) dello straordinario percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: lo stesso ha frequentato i corsi di lingua e, nonostante partisse da una condizione di analfabetismo, ha imparato la nostra lingua tanto da sostenere l’audizione in udienza completamente in italiano, senza l’ausilio di interprete, anche su argomenti complessi. Ha svolto attività di volontariato partecipando in maniera attiva a tutte le attività proposte dalla comunità, mettendo a disposizione la propria esperienza di meccanico; ha partecipato ai corsi di formazione nel campo dell’agricoltura, impegno che ha dato i frutti e lo ha portato a lavorare con una borsa lavoro presso un’azienda agricola, lavoro che svolge tutt’ora, con contratto di lavoro subordinato del giugno 2019 e scadenza al 31/5/2020.
Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Burkina Faso. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, viste le difficoltà ed ostilità di partenza di cui si è detto, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana
“.

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Tribunale di Genova, decreto del 16 gennaio 2020