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La mancata traduzione del decreto espulsivo annulla anche il successivo ordine di allontanamento questorile regolarmente tradotto

Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 13 giugno 2019

Il caso riguarda un cittadino albanese che aveva ricevuto il provvedimento di espulsione dal Prefetto di Roma in data 2.01.2017 e in data 2.01.2019 ordine di allontanamento dal Questore di Roma.

Il ricorso avverso l’espulsione lamentava la nullità del decreto espulsivo in quanto non tradotto, per questo a “cascata” veniva meno anche la validità del provvedimento questorile anche se correttamente tradotto.

Il Ministero dell’Interno resisteva limitandosi ad addurre l’inammissibilità dell’opposizione esperita oltre il termine dei 30 giorni dalla notifica.

Secondo il Giudice, invece, “essendo il decreto espulsivo nullo, come pure la notifica dell’atto, ai fini della valutazione di ammissibilità del gravame dovrà applicarsi il principio della “tardiva apparente dell’opposizione”, ossia prendersi in considerazione come dies a quo del termine di impugnazione ex art. 18 co. 3 D.lgs. n. 150/2011, la data di acquisizione dell’effettiva conoscenza dell’atto e del rimedio esperibile, quindi, nello specifico la data di notifica dell’ordine di allontanamento in lingua conosciuta (cfr. Cass. Sez. 1 n. 11005/2010)“.

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Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 13 giugno 2019