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La proposizione di appello ex art. 35 del D. Lgs. 25/2008 esclude di per sé l’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata

Corte di Appello di Venezia, ordinanza del 10 novembre 2016

Pronunciandosi sull’istanza di sospensiva di un’ordinanza ex art. 35 del D. Lgs. 25/2008 di diniego di protezione internazionale formulata contestualmente all’impugnazione della stessa, con ordinanza 26.09.2016 depositata il 10.11.2016 la Corte d’Appello di Venezia ha confermato il suo recente indirizzo secondo il quale la proposizione dell’appello è di per sé idonea ad escludere che il provvedimento di primo grado impugnato possa assumere efficacia esecutiva.

Secondo la Corte veneziana, l’attuale procedura camerale prevista dall’art. 19 del D. Lgs. 150/2011, che ha ampiamente modificato il testo previgente dell’art. 35 D. Lgs. 25/2008, da un lato non consente al Giudice di Appello di concedere la sospensione dell’ordinanza impugnata ma dall’altro, nelle ipotesi di diniego ordinario, e quindi non determinate da pronuncia di inammissibilità o manifesta infondatezza ex art. 32 comma 1 lett. b) bis del D. Lgs. 25/2008, l’ordinanza di primo grado impugnata non acquista efficacia esecutiva sino alla definizione del procedimento.

Ne consegue che il richiedente la protezione internazionale ha il diritto di trattenersi nel territorio dello stato, ed al conseguente rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo, sino alla definizione del giudizio di appello, mancando quindi di interesse a richiedere una specifica pronuncia sulla sospensiva.

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Corte di Appello di Venezia, ordinanza del 10 novembre 2016