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La protezione sociale (art 18 D.Lvo 286/1998)

Che cosa è?
Una forma di tutela dello straniero vittima di violenze o grave sfruttamento, al quale viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, che abilita alla partecipazione a un progetto di assistenza e di integrazione sociale.

Chi può essere il titolare?
Il titolare del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua incolumità.

Chi può segnalare le situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero?
I canali indicati nella circolare del Ministero dell’Interno del 28 maggio 2007, diretti a segnalare le situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero, con l’indicazione di una proposta di rilascio del permesso di soggiorno, sono i seguenti:
- i servizi sociali degli enti locali o associazioni;
- gli enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;
- il Procuratore della Repubblica quando lo straniero abbia reso dichiarazioni nell’ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento.

La Questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno per protezione sociale:

parere del Procuratore della Repubblica, nei casi in cui il Procuratore dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero;
adesione dello straniero al medesimo programma.

I diritti del titolare del permesso di soggiorno per protezione sociale:
- l’accesso ai servizi assistenziali;
- l’accesso allo studio;
- l’iscrizione alle liste di collocamento;
- lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Durata del permesso di soggiorno per protezione sociale:
Il permesso di soggiorno ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Conversione del permesso di soggiorno per protezione sociale:
a) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno per protezione sociale l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro.
b) in permesso di soggiorno per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

N.B. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dell’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo cittadino straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Queste disposizioni si applicano anche agli cittadini degli Stati membri della Comunità Europea, che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

Vedi anche

  • Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24
[ 27 giugno 2012 ]
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