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La protezione sussidiaria va riconosciuta al cittadino nigeriano che ne fa richiesta, visto il peggioramento della situazione dopo le elezioni Presidenziali dell’aprile-maggio 2011

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 210 del 27 marzo 2015

Domanda di riesame di un cittadino nigeriano, che nel 2011 si era visto respingere una prima domanda dalla Commissione di Gorizia.
La precedente sentenza di rigetto in appello è del 05.03.2013.

Il riesame è stato motivato unicamente in relazione alla situazione di conflitto interno.

Dichiarato inammissibile il riesame, l’avvocato ha fatto ricorso al tribunale, che l’ha respinto senza contestare che in Nigeria vi siano i presupposti per la protezione sussidiaria, ma solo perché tale situazione dura da tempo, e non sarebbe quindi riconducibile a “fatti nuovi” .

La Corte, ha accolto in pieno l’appello confermando che la situazione è radicalmente peggiorata dopo le elezioni Presidenziali dell’aprile / maggio 2011.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 210 del 27 marzo 2015