Domanda di riesame di un cittadino nigeriano, che nel 2011 si era visto respingere una prima domanda dalla Commissione di Gorizia.
La precedente sentenza di rigetto in appello è del 05.03.2013.
Il riesame è stato motivato unicamente in relazione alla situazione di conflitto interno.
Dichiarato inammissibile il riesame, l’avvocato ha fatto ricorso al tribunale, che l’ha respinto senza contestare che in Nigeria vi siano i presupposti per la protezione sussidiaria, ma solo perché tale situazione dura da tempo, e non sarebbe quindi riconducibile a “fatti nuovi” .
La Corte, ha accolto in pieno l’appello confermando che la situazione è radicalmente peggiorata dopo le elezioni Presidenziali dell’aprile / maggio 2011.
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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 210 del 27 marzo 2015