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La protezione sussidiaria va riconosciuta anche se nel paese di origine ci sono zone in cui il richiedente non corre pericoli

Ordinanza del tribunale di Venezia del 27 aprile 2016

Il Tribunale di Venezia nel riconoscere ad un cittadino maliano (proveniente dalla zona di Kayes) lo status di protezione sussidiaria sancisce che non può imporsi al richiedente di rimpatriare in una area meno pericolosa del paese di origine anche se coincidente con quella da cui proviene in quanto l’Italia non ha trasposto la disposizione di cui all’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE nel D.Lgs. 251/2007 che ha dato attuazione a detta direttiva. Secondo il paragrafo 1 dell’rt. 8 citato nell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d’origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese.

L’effetto del mancato recepimento che quando, come nel caso di specie, un richiedente la protezione internazionale proviene da un Paese nel quale solo in parte presente una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, la provenienza da una determinata area geografica di quel Paese potrebbe esser valutata come decisiva solo se l’Italia avesse recepito nel proprio ordinamento l’articolo 8 citato.

Non essendo però l’articolo 8 della Direttiva 2004/83/CE entrato nel nostro ordinamento e persistendo nel Mali un clima di generale violenza in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza il Giudice, non potendo operare una distinzione tra chi proviene dalle zone martoriate dal conflitto e chi no, ha riconosciuto la protezione sussidiaria al ricorrente.

Avv. Fabrizio Ippolito D’Avino

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Ordinanza del tribunale di Venezia del 27 aprile 2016