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La richiedente asilo ha diritto a chiedere ed ottenere dal Comune di residenza le pubblicazioni per contrarre matrimonio

Tribunale di Milano, ordinanza del 9 settembre 2019

Nel caso di specie una richiedente asilo ha impugnato il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di Milano di procedere alle pubblicazioni per la celebrazione del matrimonio.
Il Giudice ha riconosciuto l’impossibilità per la nubenda di produrre il nulla osta ex. art. 116 c.c., “non potendo pertanto richiederlo al Consolato Cinese in quanto sarebbe a rischio di ripercussioni tenuto conto dell’atteggiamento altamente invasivo e persecutorio del governo cinese nei confronti delle famiglie di cittadini che hanno chiesto protezione all’estero“.
Osservato che l’omesso rilascio del richiesto “Nulla Osta” non può essere interpretato come diniego da parte dell’Autorità straniera alla celebrazione del matrimonio per ragioni che possono risultare in contrasto con l’ordine pubblico ai sensi dell’art. 16 L. 218/1995 né risulta essere attribuibile alla sussistenza di un qualche impedimento effettivo, il Giudice ha ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio.

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Tribunale di Milano, ordinanza del 9 settembre 2019