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La richiesta di protezione internazionale costituisce esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto per legge e garantito dalla Costituzione

Giudice di Pace di Ravenna, sentenza n. 149 del 10 marzo 17

Il Giudice di Pace di Ravenna ricorda innanzitutto che l’imputato, giovane proveniente dal Bangladesh, si era spontaneamente recato in Questura, dove formulava domanda di protezione internazionale. Risultando lo stesso irregolare ai sensi dell’art. 10-bis d.lvo 286/98, veniva contestualmente denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Il Giudice evidenzia che secondo la normativa nazionale e comunitaria, anche alla luce delle interpretazioni costituzionalmente orientate e degli arti. 6 e 7 della CEDU, sussiste il fondamentale diritto del cittadino non comunitario a richiedere la protezione internazionale in qualsiasi momento, seppur illecitamente presente sul territorio dello Stato, con diritto a rimanere nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda.
La presentazione della domanda costituisce esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto per legge e garantito dalla Costituzione, con la conseguenza che in questi casi come in quello in esame, nell’ipotesi di esito sfavorevole della domanda, il momento in cui si avrebbe la configurazione dell’illecita condotta omissiva è dato dalla scadenza del termine dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato, che decorre dalla notifica del provvedimento previsto dall’art. 32 comma 4 del d.lgs 25/2008 con l’ulteriore conseguenza che, in ipotesi, il mancato adempimento a detto ordine non configura il reato di cui all’art. 10-bis bensì l’ipotesi di reato più grave prevista dall’art. 14.comma 5-ter dello stesso decreto legislativo, tenuto conto della riserva di legge.
Nel caso in esame, non può ritenersi configurata la contravvenzione in esame per mancanza dei suoi elementi costitutivi, tenuto conto che la permanenza sul territorio nazionale resta, comunque, correlata alla conoscenza dell’esito della domanda di protezione. Osserva infine il GDP di Ravenna come la notizia di reato non possa soprattutto prevalere qualora – come in questo caso – venga formalizzata contestualmente alla redazione degli adempimenti previsti per domanda di protezione internazionale, tenuto conto che, argomentando di converso, ogni richiesta di asilo (e del relativo diritto) verrebbe aprioristicamente frustrata da una sorta di auto-denuncia. L’imputato veniva quindi assolto in quanto “il fatto non sussiste per difetto degli elementi costitutivi del reato.”

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Giudice di Pace di Ravenna, sentenza n. 149 del 10 marzo 17