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La situazione di completa solitudine che il richiedente asilo vivrebbe nell’ipotesi di rientro nel Paese di origine ed i traumi subiti in giovane età giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, ordinanza dell'11 giugno 2019

Il Tribunale di Venezia ha saputo, nuovamente, intercettare la vulnerabilità del ricorrente ai fini del riconoscimento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
Il Giudice ha osservato come “il ricorrente ha allegato circostanze personali di particolare vulnerabilità che possono assumere rilievo ai fini della protezione umanitaria valutata sulla base dell’applicazione della normativa vigente all’epoca del ricorso e, quindi, antecedente alle modifiche apportate dal d.l.n.113/2018 (…) non applicabili ratione temporis al caso di specie”.
Il Giudice, inoltre valuta attentamente la situazione di completa solitudine che il ricorrente vivrebbe nell’ipotesi di rientro nel Paese di origine, tenendo in particolare attenzione i traumi subiti dallo stesso in tenerissima età.
Il Giudice ritiene, inoltre, credibile il ricorrente in quanto il suo narrato mantiene comunque, nonostante il basso livello culturale e i traumi subiti, una certa coerenza interna come evidenziato sia dalla difesa sia dalla relazione della Dott.ssa Noemi Galleani.

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Tribunale di Venezia, ordinanza dell’11 giugno 2019

Non si smetterà mai di ringraziare l’ottimo lavoro in equipe eseguito dall’Associazione Perilmondo onlus, piccola perla nella città di Padova, e la dott.ssa Noemi Galleani dalla squisita umanità e professionalità.