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La tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato

Sentenza Tribunale di Genova del 06/06/2015 n.1891/2015

D, cittadino ecuadoriano, vive da molti anni in Italia, ove ha fatto ingresso nel 2007 per ricongiungersi con la propria famiglia composta dalla moglie, tre figli minori – due dei quali gravemente malati – e la cognata cittadina italiana.
Il secondogenito, in particolare, necessitava di maggiori cure. Egli, infatti, oltre a soffrire di asma e broncospasmo, nonché di episodi febbrili con perdita di coscienza, è affetto da una forma di dislessia dovuta ad un “disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche con ansia e inibizione anche con manifestazioni somatoformi” per cui gli è stato concesso il beneficio della legge 104 come certificato dal Dott. A. Neuropsichiatra infantile del dipartimento Cure Primarie Asl 3;
Pur con tutte le difficoltà economiche imposte dalla crisi ancora in corso e nonostante i gravi problemi di salute sopra decritti, il nucleo familiare del ricorrente ha sempre mostrato grande impegno lavorativo ed ha comunque prodotto un reddito sufficiente a garantire una dignitosa sussistenza, D., infatti, ha potuto contare sul sostegno economico della moglie regolarmente soggiornante, la quale ha sempre lavorato in Italia sia come lavoratrice dipendente che come lavoratrice autonoma, nonché della famiglia della moglie composta dai cognati cittadini italiani;
Non solo. Il padre di D., che risiede in Ecuador, è assai benestante e per tali ragioni invia periodicamente cospicue somme di denaro al figlio per sostenerlo economicamente. Pur in un contesto certamente non florido dal punto di vista economico, dunque, D. non ha mai costituito un onere per il pubblico erario e si è sempre potuto mantenere economicamente in maniera più che dignitosa;
In data 8.8.2012 il sig. D. presentava nei termini di legge presso la Questura di Genova – Ufficio Immigrazione un’istanza tesa ad ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per “famiglia”, allegando tutta la documentazione richiesta;
Tuttavia, senza tenere conto della documentazione offerta dal ricorrente, la Questura di Genova notificava in data 18.8.2014 via posta a D. un provvedimento del Questore di “rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno”, poiché dal 27/3/2012 alla coniuge non era stato rinnovato il titolo per mancato effettivo esercizio dell’attività lavorativa sottesa e conseguente mancata percezione di redditi e che pur essendo la predetta stata autorizzata al soggiorno per famiglia in quanto convivente con la sorella italiana M. e pertanto inespellibile ai sensi dell’art. 19 c. 2 lett. D. non rientrava nell’ambito di applicazione della norma sopra citata non essendo parente entro il secondo grado della sorella della moglie.
Avverso tale decisione D. presentava ricorso per il tramite di questa difesa affinché gli fosse riconosciuto, come suo diritto, il rilascio del permesso di soggiorno “per motivi familiari”.
Il Tribunale di Genova in persona della Dr.ssa Casale, investito del procedimento, all’esito dell’istruzione della causa a mezzo dell’audizione di D. e dell’acquisizione di una relazione dei servizi famigliari sul nucleo famigliare ha ritenuto che: “gli esiti dell’istruttoria complessiva in questa sede svolta consentono di affermare, diversamente opinando rispetto alla nota della Questura, che il nucleo familiare sia da tempo inserito in un tessuto sociale teso a costruire fonti di reddito e di sostentamento in Italia del tutto sufficienti e lecite: si vedano al riguardo le risultanze della relazione dei Servizi Sociali del 17.4.2015 ove si dà atto che “dal punto di vista lavorativo, il progetto di vita dei coniugi è di potersi associare alle attività commerciali della sorella della signora e del cognato, che si occupano di importazione e vendita di prodotti latino-americani. I due nuclei sono molto uniti e si sono sempre sostenuti vicendevolmente. La signora riferisce di aver fatto richiesta di permesso d soggiorno per attesa occupazione, in quanto il negozio in cui lavorava ha cessato l’attività. Il sig. D. riferisce di riuscire a mantenere la propria famiglia lavorando saltuariamente con i cognati e grazie alla rendita di proprietà che ha in Ecuador. Il Progetto condiviso della coppia è quello di permanenza in Italia, dove entrambi lavorerebbero nell’attività familiare già avviata dai parenti”, circostanze, tutte, confermate dal ricorrente in sede di libero interrogatorio avvenuto all’udienza del 23.4.2015, in cui ha anche riferito e dimostrato che suo padre, dall’Ecuador, provvede a fargli pervenire somme di denaro ogni due/Tre mesi dell’importo di circa Euro 3.500,00 attingendo dal patrimonio familiare”.
Ritenendo, inoltre, che a quanto emerso “il ricorrente è padre di tre figli, di 18, 15 e 14 anni e che essi sono ben integrati nel territorio e frequentano la scuola e che “i genitori appaiono molto attenti non solo alla sicurezza ma anche alla serenità ed al benessere dei figli, facendo il possibile per garantire standard di vita migliori”; e che nella specie occorresse valutare le circostanze di cui all’art. 5, comma 5, T.U, oltre che i principi al riguardo espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202/2013 a mente della quale nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolamentazione riguarda, il Giudice ha sottolineato che “occorre applicare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile – come nella specie- di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino: in particolare, precisa la Consulta, “la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati” evidenziando ancora che “nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia ed il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzione di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”;
Pertanto, proprio in forza di un circostanziato esame della particolare situazione familiare del ricorrente, il Tribunale ha affermato che, nella specie, dovesse prevalere il dovere di salvaguardia dell’unità familiare del nucleo familiare e che, attesa l’assenza di qualsivoglia precedente penale a carico di D., accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento di diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi famigliari.

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