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La tutela giuridica dei “rifugiati ambientali”

di Erika Giacobbe*

Photo credit: Luca Catalano Gonzaga

1.1 – Introduzione

Il termine “rifugiato ambientale” è stato coniato da Lester Brown, fondatore del Worldwatch Institute 1, negli anni ’70. Ha poi ottenuto consacrazione ufficiale nel 1985, a seguito della pubblicazione di un Report 2 a firma del Professor El-Hinnawi.

Secondo la definizione proposta dallo studioso egiziano, rientrano nella categoria di “rifugiati ambientali” «gli individui costretti a lasciare il loro habitat tradizionale, in via temporanea o definitiva, a causa di un grave sconvolgimento ambientale che ha messo in pericolo la loro esistenza e/o ha gravemente influito sulla qualità della vita» [El-Hinnawi 1985].

Nel corso degli ultimi venti anni si è registrato un vivace dibattito sulla portata del termine oggetto di esame nel presente paragrafo. Alcuni studiosi 3 hanno contestato la definizione proposta dal ricercatore egiziano; altri, invece, ne hanno ampliato la portata 4.

Una delle definizioni più esaustive di “rifugiato ambientale” sembra essere quella formulata da Myers. Egli fa rientrare in tale la categoria «le persone che non possono più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle loro terre di origine principalmente a causa di fattori ambientali di portata inconsueta, in particolare siccità, desertificazione, deforestazione, erosione del suolo, ristrettezze idriche e cambiamento climatico, come pure disastri naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni. Di fronte a queste minacce ambientali, tali persone ritengono di non avere alternative alla ricerca di un sostentamento altrove, sia all’interno del Paese che al di fuori, sia su base semi-permanente che su base permanente» [Myers].

Lo studioso considera alla base delle migrazioni tutti i potenziali fattori di ordine ambientale assieme ad altre concause quali crescita demografica e povertà; non manca, inoltre, di focalizzare l’attenzione sugli spostamenti di persone all’interno dei confini nazionali 5.

Le difficoltà di fornire una nozione condivisa di “rifugiato ambientale” dipendono dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i cambiamenti climatici non costituiscono l’unica motivazione alla base dei fenomeni migratori. «Quasi sempre vi sono altri importanti fattori che possono amplificare la situazione di disagio innescata dal degrado ambientale e indurre ad abbandonare il luogo di residenza» [Quagliarotti].

L’IOM (International Organization for Migration) ha recentemente sottolineato la necessità di risolvere i limiti della nozione di “rifugiato ambientale”, proponendo al suo posto la definizione di “migrante ambientale”. Ad avviso dell’IOM, « i migranti ambientali sono persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o graduali cambiamenti dell’ambiente che influenzano negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si muovono all’interno del proprio Paese o oltrepassando i confini nazionali» [IOM 2007].

Secondo autorevole dottrina, però, tale ultima definizione presenta profili di criticità. Il diritto internazionale, infatti, non utilizza il termine “migrante” nei contesti di spostamenti forzati; parla piuttosto di “displaced persons” o “refugee6.

Le agenzie ONU 7 convergono nel sostenere che la locuzione “displaced person” sia preferibile a quella di “rifugiato ambientale”. Tale ultimo termine, infatti, sembrerebbe un abuso del concetto giuridico di rifugiato espresso nella Convenzione di Ginevra sui Rifugiati e nel suo Protocollo Aggiuntivo.

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  1. Il Worldwatch Institute è nato nel 1974 ed è da decenni considerato il più autorevole osservatorio dei trend ambientali del nostro Pianeta.
  2. Commissionato dall’UNEP (United Nations Environment Program).
  3. Si veda, ad esempio, la posizione del Prof. Gaim Kibreab. Secondo tale studioso, il termine “rifugiato ambientale” è stato coniato per depoliticizzare le cause delle migrazioni, consentendo in tal modo agli Stati di derogare all’obbligo di fornire asilo.
  4. Si ricordi, ad esempio, Olson, il quale enfatizza la natura forzata dello spostamento e gli effetti da esso generati sugli individui.
  5. Myers N., Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili, Edizioni Ambiente, Milano, 1998.
  6. Kälin W. – Schrepfer N., MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011, p. 24.
  7. In particolare, l’UNHCR, l’UNEP e l’UNDP.