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La valorizzazione del diritto alla salute nella nuova protezione speciale

Tribunale di Milano, ordinanza del 14 aprile 2021

Spesso le problematiche e i bisogni che presentano i nostri assistiti (di Avvocato di strada ndR.) sono collegati tra loro quindi, dopo aver parlato del diritto alla salute e delle problematiche relative al suo effettivo esercizio, si presenta un nuovo tema: la valorizzazione di tale diritto nell’ambito del diritto dell’immigrazione.

Ciò è recentemente avvenuto attraverso la concessione di un permesso per protezione speciale, in sede di rinnovo di un permesso per motivi umanitari, basata proprio sulla tutela del diritto alla salute del nostro ricorrente.

A differenza del permesso di soggiorno per cure mediche, che non consente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e neppure, salvo casi particolari, di lavorare sul territorio italiano, avendo una durata limitata alle necessità terapeutiche indifferibili, il permesso per protezione speciale tutela maggiormente il soggetto e la precarietà delle sue condizioni di salute nella prospettiva di un possibile rimpatrio.
Si tratta di un recente provvedimento importante che offre interessanti spunti di riflessione sul tema emesso dal Tribunale di Milano sul ricorso proposto dall’Avv.ta Agostina Stano, nell’interesse di un assistito di Avvocato di Strada odv che si è visto riconoscere il proprio diritto a permanere sul territorio italiano.

La valorizzazione del diritto alla salute nella nuova protezione speciale. Rinnovo permesso umanitario in nuova protezione speciale per motivi di salute

Il diritto alla salute di un nostro assistito, rappresentato dall’Avv.ta Agostina Stano, è stato valorizzato dal Tribunale di Milano al fine del riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (rilasciando quindi un permesso per “protezione speciale”).
Si tratta di un provvedimento particolarmente interessante che mette in luce l’importanza della tutela del soggetto in senso complessivo e le modalità con le quali devono essere compiute le valutazioni più opportune per la concessione di tali tutele.
Il Tribunale si pronuncia inoltre sulla differenza tra il permesso per “protezione speciale” in cui viene valorizzata la precarietà dello stato di salute del ricorrente e il diverso permesso per cure mediche.
Il provvedimento del Tribunale, di seguito riassunto e integralmente scaricabile qui, fornisce interessanti ed importanti spunti di riflessione.

La vicenda

La Commissione territoriale di Milano aveva originariamente riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’allora vigente art. 5 comma 6 TUI nel 2016, ed aveva inviato gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso.
In sede di istanza di rinnovo, tuttavia, l’Autorità amministrativa, alla luce del parere della Commissione territoriale di Milano, aveva rigettato quanto richiesto.
Il nostro assistito ha quindi impugnato il provvedimento emesso dal Questore precisando e circostanziando l’aggravamento delle condizioni di salute del medesimo (certificato invalido al 100%) e chiedendo al Tribunale l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del provvedimento, con conseguente annullamento del medesimo e trasmissione degli atti finalizzata alla concessione di un permesso per casi speciali.

La Questura ha insistito per il rigetto eccependo l’inammissibilità del medesimo e l’infondatezza nel merito sostenendo la natura vincolata del parere emesso dalla Commissione territoriale.
Le argomentazioni addotte dal Tribunale:

1. L’ambito di valutazione del giudice
In primo luogo, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità il Tribunale ha chiarito che il giudice investito dell’impugnazione in ordine al provvedimento inerente il permesso di soggiorno è tenuto allo svolgimento di un ruolo attivo dato che l’oggetto del giudizio è costituito dal diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata. Lo stesso è pertanto tenuto alla verifica in autonomia della sussistenza dei requisiti, senza vincoli dovuti alle precedenti valutazioni tecniche

2. Le linee interpretative e la loro applicazione
In merito vengono presentate due distinte interpretazioni, una che richiederebbe un accertamento finalizzato ad una considerazione globale e unitaria di tutti gli elementi astrattamente coinvolti per accertare la sussistenza del pregiudizio derivabile al richiedente dall’adozione del collegamento, tenendo conto anche delle possibili ripercussioni della precarietà dello stato di salute sulle prospettive lavorative del richiedente nel caso di rimpatrio.
La seconda linea interpretativa più restrittiva richiederebbe invece un accertamento limitato alla verifica della persistenza delle condizioni che avevano permesso il riconoscimento al ricorrente del diritto alla protezione umanitaria. In tal senso occorrerebbe quindi verificare, in linea generale quali ragioni avessero fondato il riconoscimento della protezione umanitaria ab origine ed in seguito se tali ragioni permanessero in sede di rinnovo e quale motivazione abbia addotto al riguardo l’Amministrazione.
Il Tribunale ha ritenuto che, anche aderendo all’orientamento restrittivo, il richiedente abbia ottemperato al proprio onere probatorio documentando ampiamente la precarietà dello stato di salute e le cure costanti a cui tuttora deve sottoporsi.
Di conseguenza viene affermato che una malattia così invalidante determini un evidente impatto sull’esercizio del diritto al lavoro quale mezzo di sostentamento autonomo, specie se rapportato al Paese di origine dal quale il ricorrente manca dal 2012,tenuto altresì conto della sua età.

3. Rinnovo permesso motivi umanitari e permesso per cure mediche
La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i soggetti al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che si sostanziano nel concetto di dignità ed allo stesso tempo essere messi nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante. Il permesso di soggiorno per cure mediche si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d’ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell’interessato, sicché non consente di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e neppure di lavorare in Italia salvo casi particolari, e la sua durata è strettamente correlata alle necessità terapeutiche indifferibili.
Sulla base di tali interessanti argomentazioni il Tribunale ha pertanto ritenuto di accogliere il ricorso volto ad ottenere il rinnovo di tale riconoscimento e ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso per motivi umanitari (oggi, per le modifiche normative intervenute, un permesso per “protezione speciale”).

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Milano, ordinanza del 14 aprile 2021

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