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La valutazione comparativa della Corte giustifica il rinnovo della protezione umanitaria

Corte d'Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 1678 del 6 dicembre 2018

Foto di Claudio Colotti - 10 novembre, Roma #indivisibili

Una sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria rilevante per due aspetti.
La Corte aveva preliminarmente, con sentenza parziale, riformato l’ordinanza di primo grado, rimettendo in termini l’appellante per mancata traduzione della decisione della commissione e dell’avviso relativo al termine per impugnare, nonostante la relata desse atto della presenza di un interprete.
Inoltre, nel merito, la sentenza ha affermato l’irretroattività del c.d. “decreto sicurezza” ed, escludendo anche l’applicazione della norma transitoria, ha sancito l’applicabilità della previgente normativa sulla protezione umanitaria alle istanze ed ai procedimenti antecedenti al 5 ottobre 2018, rilevando che “pur a seguito dell’avvenuta entrata in vigore del D.L. 113 del 4.10.2018 (recante tra l’altro l’abrogazione dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari), la disposizione transitoria dettata dall’art. 1 comma 9 della citata fonte […] non può nel caso in riesame trovare operatività con l’effetto di legittimare l’A.G. adita a valutare i presupposti di concedibilità di un permesso di soggiorno per motivi umanitari sia pure ai diversi (attuali) fini di cui alla medesima disposizione, dovendosi ritenere ultrattiva – in quanto più favorevole e di diritto sostanziale – la norma previgente al dì della proposizione della domanda“.

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Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 1678 del 6 dicembre 2018