Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Lampedusa – Asgi e A. I. scrivono al Governo italiano: avete violato i diritti umani

Alla cortese attenzione degli onorevoli

Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370
00186 Roma

Giuseppe Pisanu
Ministro dell’Interno
Ministero dell’Interno
Via A. Depretis
00184 Roma

Egregio Presidente Berlusconi, Egregio Ministro Pisanu,

Vi scriviamo in relazione alla grave vicenda delle deportazioni di cittadini stranieri da Lampedusa, per ricevere con urgenza chiarimenti rispetto ad alcuni importanti aspetti.

Dallo scorso 3 ottobre diverse associazioni non-governative (tra cui le scriventi) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) hanno manifestato le proprie preoccupazioni e le propria contrarietà circa la rapida e poco trasparente gestione dell’arrivo e del respingimenti di numerosi cittadini stranieri da Lampedusa.

Fortemente preoccupati per la drammaticità della situazione e in assenza di notizie certe, gli operatori delle organizzazioni non governative e l’ACNUR hanno più volte chiesto di visitare il campo in cui erano trattenute le persone arrivate. L’ACNUR ha ottenuto l’autorizzazione solo dopo 5 giorni, quando ormai oltre mille persone erano già state rinviate in aereo in Libia e altre 500 erano state invece trasferite nei centri di Caltanisetta e Crotone.

Nonostante le forti critiche al Suo operato e le richieste di chiarimenti, il Governo italiano deve ancora rispondere a importanti interrogativi sulle modalità dei rinvii forzati da Lampedusa.

Presidente Berlusconi, Ministro Pisanu, vi chiediamo di rispondere pubblicamente alle seguenti domande:

1) quali provvedimenti amministrativi o giudiziali sono stati adottati nei confronti dei cittadini stranieri sbarcati nelle ultime settimane a Lampedusa e di cui la stampa ha dato ampia notizia?

2) risulta che inequivocabilmente le persone in oggetto sono state private della libertà personale e sottoposte a trattenimento nel centro di Lampedusa, e considerato che l’articolo 14 del D. Lgs. n. 286/1998 prevede che tale trattenimento debba avvenire negli appositi centri di permanenza e temporanea assistenza e sottoposto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, con presenza del difensore e previa audizione dello straniero. Il questore ha formalmente disposto e con quali tempi e modalità è intervenuta la convalida da parte dell’autorità giudiziaria? Se e in che modo (con ausilio di interprete) sono stati sentiti i cittadini stranieri? Se e in che modo sono stati avvisati e hanno presenziato gli avvocati difensori?

3) In ogni caso il provvedimento di allontanamento disposto, provvedimento amministrativo di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera (essendo i soggetti all’interno del territorio nazionale), deve essere preceduto, prima della sua esecuzione, ai sensi della sentenza 222/04 della Corte Costituzionale, dalla convalida da parte della autorità giudiziaria, con la prevista partecipazione del difensore e previa audizione dell’interessato. E’ intervenuta, ed eventualmente con quali modalità e tempi, tale convalida? Sono stati sentiti, ed eventualmente in che modo, i soggetti? Sono stati avvisati, ed eventualmente in che modo, e hanno presenziato gli avvocati difensori? Si chiede inoltre di conoscere i testi integrali di tutti i decreti del Ministro dell’Interno che dal 1998 hanno istituito i singoli centri di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 286/1998, anche al fine di conoscere la natura giuridica del centro di Lampedusa.

4) Qualora venisse invece ritenuta nella situazione in esame l’ipotesi di respingimento di cui all’articolo10 comma 2 del D. Lgs. n. 286/1998, essendo la medesima avvenuta tramite accompagnamento alla frontiera si ricadrebbe nuovamente sotto i dettami della Corte. La sentenza 222/04, richiamando la sentenza 105 del 2001, ha affermato il principio ineludibile per cui l’accompagnamento alla frontiera investe la libertà personale e dunque è misura che deve essere assistita dalle garanzie previste dall’articolo 13 Costituzione italiana alla pari del trattenimento. Lo straniero che viene infatti allontanato senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi su tale provvedimento restrittivo della sua libertà personale subisce violazione della libertà personale nonché del diritto di difesa nel suo nucleo incomprimibile. Percio’ l’art. 20, comma 5 del regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n. 394/1999 che prevede che lo svolgimento della procedura di convalida non puo’ essere motivo del ritardo dell’esecuzione del respingimento deve ritenersi oggi inapplicabile dopo la pronuncia della Corte costituzionale. E’ intervenuta, ed eventualmente con quali modalità e quali tempi, la convalida? I soggetti sono stati sentiti? Con quali modalità? In che modo sono stati avvisati e hanno presenziato i difensori?

5) L’articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciscono il principio del non refoulement (divieto di respingimento), proprio al fine di permettere la presentazione della istanza di asilo ai sensi della predetta convenzione. I cittadini stranieri sono stati informati, ed eventualmente con quali modalità e tempistica, nella loro lingua o in lingua a loro comprensibile della possibilità di richiedere asilo? Sono stati posti nella condizione di poter esercitare tale diritto?

6) In particolare, l’articolo 3 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, l’articolo 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea vietano le discriminazioni fra rifugiati, richiedenti asilo e profughi in base alla provenienza. Con quali modalità e tempi si è proceduto all’identificazione dei cittadini stranieri?

7) L’articolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea vietano espressamente le espulsioni collettive di stranieri. Poiché nel linguaggio di quella norma internazionale la nozione di espulsione è intesa in senso ampio ed atecnico, volendosi cioè riferire a qualsiasi tipo di allontanamento, inclusi eventuali respingimenti, deve ritenersi che qualsiasi provvedimento di allontanamento deve essere rigorosamente individuale, con l’indicazione delle modalità di impugnazione e con la traduzione in una lingua conosciuta dal soggetto e quando questo non sia possibile, in lingua francese inglese o spagnola, così come prescrive l’art. 3, comma 3 del regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n. 394/1999. Sono state osservate, ed eventualmente con quali modalità, tali prescrizioni nei confronti dei soggetti citati?

8) L’articolo 19 del D. Lgs. n. 286/1998 pone il divieto assoluto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione: alla luce delle nazioni di provenienza delle persone sbarcate e soprattutto dalla circostanza che le medesime siano state trasportate con vettore aereo in un paese come la Libia, i cui standard sui diritti umani sono purtroppo carenti (fra le altre cose, non è firmataria della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati), quali accertamenti sono stati effettuati dalle competenti autorità per non violare il precetto di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998?

9) L’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali prevede che nessuno possa essere sottoposto a torture o a pene o a trattamenti inumani e degradanti: l’esecuzione del provvedimento di allontanamento verso la Libia ha determinato l’internamento dei medesimi in strutture tali che, a quanto ricavato dai servizi giornalistici televisivi, appaiono essere istituite in spregio delle più elementari norme di civiltà ed in piena violazione del citato articolo 3 della Convenzione stessa: quali verifiche e quali strumenti sono stati adottati per non incorrere da parte della autorità italiane nella violazione del predetto articolo?

10) Il rimpatrio di centinaia di cittadini stranieri, in esame, è avvenuto verso la Libia: in forza di quale accordo internazionale detto rimpatrio è stato effettuato? Perché esso non è stato né pubblicato, né sottoposto alle Camere per la legge di autorizzazione alla ratifica come prescrive l’art. 80 Cost.?

11) Alla luce di quanto al punto 10) e fermo restando che non è legittima alcuna pre-selezione sulla verosimiglianza delle domande di asilo sulla base della mera appartenenza (vera o presunta) di ogni persona respinta o espulsa ai medesimi paesi, in ipotesi ritenuti “sicuri”, poiché il diritto d’asilo costituzionalmente garantito presuppone l’accertamento della situazione di ciascuno di impedimento all’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana quali sono le nazionalità di ciascuno dei cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa e oggetto di rimpatrio collettivo?

Le associazioni scriventi sono ben consce della difficile situazione che il Governo italiano si è trovato a gestire. Pur non di meno, ritengono che in nessun caso le situazioni di emergenza possano diventare freno all’applicazione delle norme del diritto interno e internazionale. In particolare, in caso di emergenza, sollecitano in futuro il Governo Italiano a richiedere la solidarietà della comunità internazionale, o comunque ad usare gli strumenti che il diritto interno e dell’Unione Europea mettono a disposizione, quale la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.

Certi di un sollecito riscontro da parte del Governo Italiano, porgiamo cordiali saluti.

Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Amnesty International – Sezione Italiana