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Lavoratori rumeni e bulgari: modalità di iscrizione all’Inps

Messaggio INPS n. 001552 del 16 gennaio 2007

Oggetto: Ingresso nell’Unione Europea dei cittadini della Romania e della Bulgaria

Dal 1° gennaio 2007, Romania e Bulgaria sono entrate a far parte dell’Unione Europea. Di conseguenza, a tali Paesi sono applicate tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio italiano, senza la necessità del rilascio della carta di soggiorno (che diventa obbligatoria solo per soggiorni superiori a tre mesi).

Il Governo ha stabilito un periodo transitorio di un anno per l’accesso al lavoro subordinato, che prevede l’immediata apertura solo per le seguenti tipologie di lavoro: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti); edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato; lavoro stagionale. Pertanto, per i lavoratori appartenenti a tali categorie, non è richiesto il nulla osta al lavoro per l’iscrizione all’Inps e per il rilascio della carta di soggiorno.

Per le iscrizioni dei rapporti di lavoro e per le denunce di rapporto di lavoro domestico dei cittadini rumeni e bulgari sono così sufficienti un documento di identità valido e il codice fiscale.

Per i restanti settori produttivi è prevista una procedura semplificata di assunzione con l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il nulla osta per l’iscrizione all’Inps e per la richiesta della carta di soggiorno, senza la necessità della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

I lavoratori autonomi provenienti da Romania e Bulgaria in possesso di tutti i requisiti richiesti, infine, hanno libero accesso al mercato del lavoro italiano.

Testo del messaggio (pdf)