Dopo la Sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010 la Corte di Cassazione è tornata sul tema degli obblighi contributivi e retributivi, in capo al datore di lavoro, esistenti anche quando ad essere impiegati sono lavoratori privi del permesso di soggiorno e quindi il rapporto di lavoro non è legittimo.
La Corte, nel pronunciarsi, ricorda che “l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art.
22 T.U. immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 cod. civ.),
sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione
retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la
razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del
mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge
sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è
soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione”.
– Sentenza della Corte di Cassazione n. 22559 del 5 novembre 2010