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Lavoro stagionale – E’ possibile convertire il pds in lavoro subordinato?

Dopo cinque mesi sono evidentemente scaduti i termini per fare ricorso contro il provvedimento di diniego della questura per la conversione o, comunque, per la proroga del permesso di soggiorno. Certo è che se la persona che si è occupata della procedura ha consegnato all’avvocato il provvedimento di diniego solo dopo cinque mesi, è comprensibile che non siano state date ampie speranze. E’ vero però che il provvedimento di diniego – come tutte le comunicazioni, in particolare, quelle negative – deve essere formulato in lingua comprensibile e contenere la motivazione del perchè non sarebbe stato possibile tradurre il provvedimento. E’ inverosimile che in tutte le questure d’Italia non sia disponibile un interprete di lingua araba…
Il fatto che il provvedimento non sia stato comunicato in arabo potrebbe consentire all’interessato di proporre ora il ricorso, giustificando il ritardo proprio per il fatto che il medesimo non gli era stato comunicato in lingua comprensibile.
Questo difetto del provvedimento dovrebbe di per sè essere un vizio tale da dover comportare l’annullamento dello stesso a seguito della sua impugnazione. Comunque, come minimo, si dovrà in ogni caso consentire all’interessato di proporre ora le proprie argomentazioni; e ciò sempre che non si dimostri dalla parte opposta che egli intende bene la lingua italiana e che, quindi, il provvedimento a suo tempo notificato aveva assolto all’esigenza di portare alla sua piena conoscenza il contenuto e le motivazioni dell’amministrazione.
Il ritardo di cinque mesi, comunque, potrebbe essere un primo ostacolo superabile, sebbene la valutazione al riguardo spetta ad un giudice e non è possibile per noi garantirne l’esito.
E’ pur vero però che il pds dell’interessato è per lavoro stagionale con la conseguenza che, se non è stato utilizzato il decreto flussi e non vi è stata un’autorizzazione per assunzione con normale contratto di lavoro nei confronti di un altro datore di lavoro, non vi sarebbero gli estremi per ottenere la conversione.
A questo riguardo, appare utile commentare la sentenza del TAR del Piemonte 706/2004, al momento unica nel suo genere, che tratta proprio di un problema di questo tipo.

Il caso di cui si occupa la sentenza del TAR Piemonte
Giova esporre previamente i fatti della causa.
Un cittadino immigrato arriva in Italia con visto stagionale in base al quale ottiene un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che alla voce “motivo del soggiorno” reca la dicitura “Lav. Dipendente”. In perfetta buona fede egli, alla scadenza del pds, continua a rimanere in Italia, avendo trovato un altro datore di lavoro che lo assume regolarmente. Entro i termini, il lavoratore presenta domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma, dopo molto tempo, perviene all’interessato il provvedimento di diniego. Nella motivazione si legge che quest’ultimo è entrato in Italia con pds di tipo stagionale e che l’autorizzazione rilasciata, non permette la conversione se non nei casi previsti dalla legge (art. 24, comma 4, T.U. sull’Immigrazione). Secondo la questura, il fatto che tale permesso non era rinnovabile rende vana qualsiasi richiesta di rinnovo o conversione.
Tuttavia, il permesso di soggiorno dell’interessato recava, come sopra precisato, unicamente la dicitura “lavoro dipendente”, impedendo allo stesso la conoscenza che quel documento non fosse rinnovabile.
Tanto più che, come rilevato nel ricorso, il carattere stagionale del pds e la sua non prorogabilità, non sarebbe “desumibile in nessuna parte dello stesso documento”.
Giustamente ed in buona fede, l’interessato ha ritenuto di fare cosa lecita facendosi assumere per un’attività di lavoro non stagionale da un’impresa edile che opera durante tutto l’arco dell’anno.

Le motivazioni del TAR Piemonte
Con la sentenza in commento, il TAR del Piemonte ha ritenuto che il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno della questura è illegittimo proprio perché non era possibile per l’interessato conoscere i limiti derivanti da quel permesso, considerato che gli stessi non erano visibili e desumibili dall’analisi del documento.
Secondo il TAR, proprio la normativa in base a cui la questura ha adottato il provvedimento negativo darebbe invece elementi di sostegno alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: “e infatti l’art. 5 del del D.lvo n. 286/1998, ai commi 4 e 5, obbliga l’Autorità competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno a tener conto, in sede di verifica delle condizioni previste dal T.U., di nuovi elementi sopravvenuti che ne consentano il rilascio”. Si fa quindi riferimento alla nuova occupazione di cui l’interessato dispone tuttora in condizioni regolari.
Peraltro, prosegue il TAR, “l’art. 6, comma 5, del medesimo T.U. si preoccupa, a sua volta, che sia comprovata la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima sufficiente per il sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi”.
Inoltre, “l’art. 24 del T.U. immigrazione, anch’esso richiamato nel provvedimento impugnato e nel rapporto informativo della questura, consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni”.

Secondo il TAR tra queste condizioni “è senz’altro meritevole di considerazione la circostanza che lo straniero svolga attività lavorativa e sia socialmente inserito”.

Le condizioni per la conversione
Le condizioni a cui fa riferimento l’art. 24, comma 4, del T.U. sull’Immigrazione sono, a mio avviso, la disponibilità di quote di ingresso per lavoro a tempo determinato ed indeterminato e, quindi, una domanda di autorizzazione che abbia trovato posto nelle quote disponibili in base al decreto flussi. Ma questo non si è verificato nel caso prospettatoci nel quesito sopra riportato, come neppure nel caso analizzato dal TAR Piemonte.
Se si dovesse fare l’avvocato del diavolo, bisognerebbe dire che l’interpretazione della normativa che emerge dalla sentenza in oggetto non necessariamente potrà essere condivisa. Tuttavia ritengo giusto segnalare la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi stagionali, in normale soggiorno solo se si trova una normale occupazione regolare ed è importante che si sappia che un TAR – almeno in un caso – ha ritenuto che questo sia possibile. In conclusione se l’interessato che ci ha sottoposto il quesito risiedesse in una provincia del Piemonte, il ricorso al TAR di quella regione avrebbe senza dubbio maggiori possibilità di successo, stante il precedente appena citato.