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Le detrazioni fiscali dei figli a carico

In tema di famiglie, la legge 24 novembre 2003 n. 326, sempre all’articolo 21, comma 6 bis, contiene delle precisazioni inerenti le detrazioni fiscali per i figli a carico dei cittadini extracomunitari (argomento che abbiamo già trattato e che gli interessati potranno approfondire consultando direttamente il sito).
Ricordo che la legge riconosce in via generale e non soltanto ai cittadini extracomunitari, il diritto dei lavoratori di beneficiare di una riduzione del prelievo fiscale effettuato sulla busta paga qualora vi siano appunto famigliari a carico. Queste detrazioni o riduzioni delle tasse sui redditi, sono riconosciute in misura graduale in relazione al reddito stesso del lavoratore ed al peso dei c.d. “carichi familiari”, quindi al numero dei figli a carico e naturalmente, anche si riferiscono anche al coniuge (che sarà unico poiché la legge italiana non riconosce la poligamia).

Questa regola generale si traduce in un beneficio economicamente diretto per il lavoratore extracomunitario in quanto consente un rimborso di un prelievo fiscale che è stato ridotto in funzione della dimostrata esistenza di figli e coniugi a carico anche se residenti nel paese di origine.

Questo è un punto molto importante poiché, si precisa, non vale solo per chi ha un permesso di soggiorno in Italia e cioè per i familiari legalmente soggiornanti, ma anche per i familiari che ancora risiedono nel paese di origine. Il rimborso comporta in questo caso un’utilità economica diretta per il lavoratore e non comporta nessun peso per il datore di lavoro, non esponendolo a nessun particolare disagio. Ne discende che non ci deve essere nessuno scrupolo o preoccupazione da parte del lavoratore che richiede al datore di lavoro di poter beneficiare delle detrazioni fiscali, perché le stesse non si traducono nella pratica in un aggravio di costi per il datore di lavoro.

Le precisazioni di cui all’art. 21, comma 6 bis, della legge in oggetto, tendono a complicare leggermente l’utilizzo di questo beneficio da parte dei lavoratori extracomunitari. In passato, infatti, non essendovi norme precise al riguardo, si riconosceva la possibilità che il lavoratore dichiarasse sotto la propria responsabilità, l’esistenza di familiari a carico nel Paese d’origine e lo stesso veniva ammesso all’utilizzo di questo beneficio senza che fosse riconosciuta la necessità di acquisire ulteriore documentazione.
La normativa vigente precisa invece che a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e’ in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta (il datore di lavoro) dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine. Ne discende che nel caso in cui i figli a carico ed il coniuge siano residenti in Italia sarà a tal fine richiesto il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune.

Nel caso in cui siano invece residenti all’estero, la situazione familiare deve essere dimostrata con equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, vale a dire mediante certificati rilasciati dalle corrispondenti autorità del medesimo. Sarà quindi, ad esempio, necessario un certificato corrispondente al certificato di stato di famiglia normalmente rilasciato dall’autorità locale nel Paese d’origine dell’immigrato, che dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza consolare italiana sempre nel Paese d’origine.
Ne discende che saranno evidentemente necessari impegnativi adempimenti amministrativi da parte dei familiari che dovranno attivarsi al fine di recuperare i documenti nel Paese d’origine, ma soprattutto ciò richiederà ennesime code presso le rappresentanze consolari e tempi di attesa talora esageratamente lunghi per ottenere il documento legalizzato. .

Poiché la richiesta di detrazioni fiscali potrà essere fatta in coincidenza con la presentazione della dichiarazione dei redditi della prossima primavera, abbiamo ritenuto utile dare in anticipo questa informazione sulle nuove condizioni previste dalla legge, per evitare di trovarsi sprovvisti della documentazione necessaria nel momento in cui la richiesta potrà essere presentata.