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Le domande di cittadinanza per naturalizzazione (art. 9 l. 91/92) avanzate nel 2017 e 2018: il termine è stato ridotto a 2 anni? E’ utile sollecitare il ministero

Photo credit: Pagina FB "Italiani senza cittadinanza"

In particolare per le domande presentate prima del 05 ottobre 2018, si ritiene corretta una lettura del nuovo D.lgs 130/2020 che riporta a 2 anni il termine massimo concesso al Ministero per valutare le domande di cittadinanza per naturalizzazione.

La regola generale che vale per ogni procedimento amministrativo è che ad una richiesta di parte deve sempre necessariamente conseguire un provvedimento espresso della pubblica amministrazione che decide in modo positivo o negativo (Art. 2 L 241/90).
Quello che varia da un procedimento all’altro è il termine entro il quale la risposta della pubblica amministrazione deve essere emessa: se normalmente il termine è di 30 giorni, per alcuni procedimenti – in cui l’istruttoria è più complessa – il termine può essere aumentato.
Nel caso della richiesta di concessione della cittadinanza italiana per residenza non vi sono dubbi che la pubblica amministrazione debba decidere, ma ci si chiede quale sia il termine entro il quale il Ministero dell’Interno è obbligato a rispondere.
L’individuazione di tale termine è fondamentale, in quanto solo entro un anno dalla scadenza di tale termine – in caso di mancata risposta della pubblica amministrazione – si potrà fare ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio (art. 31 e 117 cpa).
A seguito di alcuni interventi normativi recenti, si è creata necessità di chiarimenti sul termine applicabile per la definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. In particolare ci si chiede quale sia il termine applicabile alle domande di cittadinanza italiana presentate prima del 5 ottobre 2018.

Originariamente, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza italiana è definito in settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda (2 anni) come previsto dall’art. 3 del DPR 362/1994.
Senza che tale disposizione sia abrogata o sostituita, il D.l. 113/2018 (c.d. decreto Salvini) con l’introduzione dell’art. 9 ter L. 91/92 ha modificato tale termine portandolo a 4 anni e prevedendo che si applichi a tutte le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della disposizione citata, così determinando un’estensione del termine a tutte le domande non ancora definite.
Successivamente, il dl. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173 è di nuovo intervenuto dichiarando che le richieste di cittadinanza italiana devono concludersi entro quarantotto mesi eventualmente prorogabili a trentasei mesi (art. 9 ter l. 91/92 come da ultimo modificato). Inoltre è stato previsto che questo nuovo termine si applichi esclusivamente alle domande presentate dopo il 21.12.2020 (da leggersi con art. 4 c. 7 del dl 130/2020 che abroga l’art. 14 c. 2 dl 113/2018)

Alla luce di quanto abbiamo visto, il nuovo assetto normativo prevede un termine di 24 mesi, prorogabile fino a 36 mesi per le domande di cittadinanza presentate dopo il 21 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della l. 137/2020) ed un termine di 48 mesi per le domande di cittadinanza presentate dopo il 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018).

Questo termine però non si applica più alle domande pendenti a quella data.

Infatti, il legislatore ha espressamente abrogato la disposizione che prevedeva l’applicabilità del nuovo termine anche alle domande in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Per questo riteniamo che l’abrogazione di questa disposizione di diritto intertemporale non può che far riapplicare il precedente regime alle domande di cittadinanza presentate prima del 5 ottobre 2018, ossia la disciplina di cui all’art. 3 del DPR 362/1994 che prevede il termine di 2 anni.
Con questo intervento normativo, il legislatore ha espressamente privilegiato l’impostazione che vuole l’applicazione dei termini per la definizione del procedimento quali quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Alla luce di quanto abbiamo visto, si consiglia a coloro che abbiano presentato richiesta di cittadinanza italiana prima del 05.10.2018 e non abbiano ancora ricevuto risposta di presentare ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio entro un anno dal termine entro cui il Ministero avrebbe dovuto rispondere (2 anni dal data di presentazione della domanda di cittadinanza).
In ogni caso, se il termine di un anno fosse già trascorso, si consiglia di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo entro un anno dall’entrata in vigore della legge 173/2020, il 20.12.2020. Infatti è a seguito dell’introduzione di questa legge che il termine delle domande di presentazione della cittadinanza italiana è stato ripristinato.

Roma, 12.03.2021

Avv. Salvatore Fachile
Avv. Giulia Crescini