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Le espulsioni e la nuova legge Bossi Fini

Commento all'appello dell'Asgi e Giuristi Democratici

Com’è noto la legge Bossi Fini ha introdotto sanzioni pesanti e garanzie ridottissime nei confronti di cittadini immigrati irregolari, assoggettati al provvedimento di espulsione.
In particolare è stata introdotta una nuova contravvenzione, prevista dall’art. 14 comma 5 ter, in cui si prevede che “lo straniero che si trattiene nel territorio dello stato senza giustificato motivo, in violazione dell’ordine impartito dal questore (comma 5 bis), quando non è possibile eseguire con accompagnamento alla frontiera l’espulsione, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno.

In particolare il comma 5 quinques ha definito che “per i reati previsti ai comma 5 ter e 5 quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Quindi se lo straniero, colpito da espulsione, non abbandona il territorio italiano senza giustificato motivo è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno; in tal caso la norma prevede che è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.

A questo riguardo l’Asgi e il coordinamento Giuristi Democratici hanno lanciato un appello in cui si sottolinea la palese abnormità di questa sanzione e soprattutto la violazioni di principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. Nel caso delle semplici contravvenzioni (come l’inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio italiano) non è possibile per il magistrato adottare provvedimenti cautelari, in altre parole la carcerazione preventiva; per l’appunto, nel nostro ordinamento essa non è MAI prevista quando si tratta di semplici contravvenzioni ovvero di reati di modestissima gravità, come in questo caso.
Nell’appello si sottolinea che seppure la legge ora prevede l’arresto in flagranza, all’arresto dello straniero dovrebbe conseguire la sua liberazione, non essendo applicabile alcuna misura cautelare per la contravvenzione. In forza dell’art. 121 disp. att. c.p.p. il Pubblico Ministero, appresa la notizia dell’arresto per la contravvenzione, deve disporre con decreto motivato che l’arrestato sia posto immediatamente in libertà perchè non richiederà l’applicazione della misura cautelare.
E’ invalsa tuttavia la prassi di disapplicare questa norma, far mantenere in stato d’arresto lo straniero, richiedere la convalida al Giudice monocratico e lasciare che sia quest’ultimo a disporre la liberazione dell’arrestato al termine dell’udienza e prima di procedere con tiro direttissimo.
La prassi, che ci consta essere generalizzata, determina la prosecuzione della privazione della libertà personale ben oltre i termini dovuti e consentiti.

All’appello ha risposto l’Unione delle Camere Penali Italiane: con una risposta molto chiara (mail), è data piena adesione a questo appello e si condivide pienamente l’opinione per cui queste disposizioni –che prevedono l’arresto obbligatorio e il processo per direttissima e però non consentirebbero in base ai principi generali del nostro ordinamento la privazione della libertà personale– siano palesemente in contrasto con i principi della nostra Costituzione. A questo riguardo, abbiamo una notizia di agenzia in cui si riferisce che, lo scorso 27 ottobre, il P.M. di Firenze dott. Prodromo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla stessa norma perché :

“..Secondo il magistrato, la legge viola l’articolo 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri: per questi ultimi infatti è previsto l’arresto anche per un reato contravvenzionale, come quello previsto dalla Bossi-Fini, mentre per gli altri cittadini il codice penale, in molti casi, vieta l’ arresto in flagranza anche per reati molto più gravi. Infatti il sistema penale prescrive l’obbligatorietà della misura restrittiva della libertà personale SOLO per reali e obbiettive situazioni di singolare gravità che non possono essere invocate per il reato di immigrazione clandestina.”

Naturalmente attendiamo con ansia il pronunciamento della Corte Costituzionale, che richiederà qualche tempom, ma siamo lieti di constatare innanzitutto che, anche soggetti qualificati che non svolgono ogni giorno attività di tutela degli immigrati, si siano dimostrati sensibili e convinti della palese violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione a fronte di questa novità della previsione dell’arresto nei confronti del clandestino solo perché non ottempera al provvedimento di espulsione.

Aggiungo che questa norma ha una formulazione vaga. Si riferisce allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato laddove non è semplice comprendere e soprattutto dimostrare quale può essere un motivo giustificato e quale no. Pensiamo alle più diverse ipotesi, di chi non ha i soldi per pagarsi il ritorno, chi è sprovvisto di documenti per passare le diverse frontiere, o di chi rischia persecuzioni personali. Già di fronte a una norma che in passato prevedeva l’arresto dello straniero che senza giustificato motivo non esibiva i documenti, la Corte Costituzionale ha rilevato la illegittimità di una norma così vaga che potenzialmente può produrre un numero indeterminato di arresti di fronte a situazioni che non li giustificherebbero. Mi auguro perciò che anche di fronte a questa norma la stessa Corte eserciti un controllo accurato proprio perché ci troviamo di fronte ad una disposizione che priverebbe la libertà personale di fronte ad un reato di modestissima entità.
Chi ha fatto la legge probabilmente non si è reso conto di questa contraddizione, si prevede da una parte l’arresto obbligatorio ma dall’altra non si prende in considerazione che nel caso di semplici contravvenzioni il pubblico ministero non può chiedere l’applicazione della carcerazione preventiva.

Avremo modo, nelle prossime puntate di sottolineare le grosse lacune della “Bossi Fini”, a partire dalla regolamentazione del contratto di soggiorno, che non si comprende se corrisponderà col primo permesso di soggiorno o dovrà essere stipulato e formalizzato ogni volta che si deve rinnovare il permesso di soggiorno.
La legge su questo non è per niente chiara e non possiamo certo rimettere la sua interpretazione alle circolari dei ministeri che, come si sa, possono solo applicare correttamente la legge ma non possono creare nuove norme.