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Le madri extracomunitarie escluse dal bonus per i figli successivi al primo

Il Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326), è stato da noi commentato con riferimento all’assegno di maternità.
Dal 1 dicembre 2003 infatti solo le madri cittadine italiane o comunitarie, potranno chiedere l’assegno di maternità (pari a 1000 Euro) per ogni figlio nato fino al 31 dicembre 2004 (che sia secondo o ulteriore per ordine di nascita non fa differenza) e ciò indipendentemente dal livello di reddito della famiglia. Quindi, come avevamo già commentato e come è stato confermato in sede di approvazione della legge, solo le madri cittadine italiane o comunitarie potranno beneficiare del suddetto incentivo. Si tratta evidentemente di un’altra deroga discriminatoria rispetto al principio stabilito dal Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) per cui i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda tutte le misure di fruizione di assistenza sociale previste dalla legge (art. 41 T.U. sull’Immigrazione).

E’ una forma di discriminazione che presenta un’evidente scelta di tipo razziale, considerato che con essa si vuole sostenere la nascita di cittadini italiani e comunitari e non, invece, la nascita di cittadini extracomunitari. Si deve però considerare che la natura segue un percorso che è comunque indipendente dall’erogazione dell’assegno di 1000 Euro, considerato che le statistiche dimostrano che nei Paesi comunitari il contributo alla natalità è fornito principalmente dagli immigrati extracomunitari. Questi ultimi dovrebbero pertanto essere ringraziati perché diversamente la nostra società sarebbe destinata ad un invecchiamento ancora più rapido ed irrimediabile.