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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 luglio - S.O.

Legge 25 maggio 1981, n. 386

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977

LEGGE – Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.

LEGGE – Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’art. 7 della convenzione stessa.

CONVENZIONE sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione internazionale dello stato civile, desiderosi di dispensare dalla legalizzazione, o da qualunque formalità equivalente, alcuni atti o documenti, fra gli Stati parti alla presente Convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CONVENZIONE – Art. 1

Per legalizzazione, ai sensi della presente Convenzione, si intende esclusivamente la formalità che attesta l’autenticità della firma apposta su un atto o documento, la qualificazione del firmatario dell’atto o documento, e, se del caso, l’identità del sigillo o del timbro apposto su tale atto o documento.

CONVENZIONE – Art. 2

Ciascuno Stato contraente accetta senza legalizzazione o formalità equivalente, a condizione che siano datati e muniti di firma e, se del caso, del sigillo o del timbro dell’autorità dell’altro Stato contraente che li ha rilasciati:

1. gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l’uso al quale sono destinati;

2. tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.

CONVENZIONE – Art. 3

Qualora un atto o documento, di cui all’art. 2, non sia stato trasmesso per via diplomatica o per altra via ufficiale, l’autorità alla quale è stato presentato potrà, in caso di grave dubbio, riguardante l’autenticità della firma, o l’identità del sigillo o del timbro o la qualificazione del firmatario, farlo controllare dall’autorità che lo ha rilasciato.

CONVENZIONE – Art. 4

La richiesta di accertamento può essere fatta mediante un modulo plurilingue, il cui modello è allegato alla presente Convenzione. Questo modulo, redatto in doppia copia, è trasmesso direttamente all’autorità che ha rilasciato l’atto o il documento da controllare ed è accompagnato da quest’ultimo.

CONVENZIONE – Art. 5

Ogni accertamento viene effettuato gratuitamente e la risposta è trasmessa il più rapidamente possibile, direttamente o per via diplomatica, insieme all’atto o documento.

CONVENZIONE – Art. 6

La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

CONVENZIONE – Art. 7

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Nei confronti dello Stato firmatario che l’avrà ratificata, accettata o approvata dopo l’entrata in vigore, la Convenzione avrà effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

CONVENZIONE – Art. 8

Ogni Stato membro della Commissione internazionale dello stato civile che non abbia firmato la presente Convenzione ed ogni Stato membro del Consiglio d’Europa potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito dello strumento di adesione.

CONVENZIONE – Art. 9

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

CONVENZIONE – Art. 10

Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o successivamente in qualunque altro momento, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori, o ad uno o più di essi, di cui assicura le relazioni sul piano internazionale.
Tale dichiarazione sarà notificata al Consiglio Federale Svizzero e l’estensione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione della notifica.
Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cesserà d’essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione di detta notifica.

CONVENZIONE – Art. 11

La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata.
Ogni Stato parte alla presente Convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento, allo scadere del termine di un anno dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sarà notificata al Consiglio Federale Svizzero ed avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello della ricezione di detta notifica. La Convenzione resterà in vigore tra gli altri Stati.

CONVENZIONE – Art. 12

Il Consiglio Federale Svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
b) le date di entrata in vigore della Convenzione;
c) ogni dichiarazione riguardante l’estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data alla quale detta dichiarazione avrà effetto;
d) ogni denuncia della Convenzione e la data alla quale detta denuncia avrà effetto.

Il Consiglio Federale Svizzero informerà il Segretario generale della Commissione internazionale dello stato civile di ogni notifica presentata in applicazione del paragrafo 1.
Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verrà trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità con l’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.
In fede di che sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto ad Atene il 15 settembre 1977 in un unico esemplare, in lingua francese, che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia certificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Commissione internazionale dello stato civile ed agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verrà inoltre trasmessa al Segretario generale della Commissione internazionale dello stato civile.

(Seguono le firme ed il modello di modulo plurilingue)

N.B. – Traduzione non ufficiale. Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.