Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Uffiaciale n. 8 del 12 gennaio

Legge 30 dicembre 1986, n. 943

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

Titolo I – PRINCIPI GENERALI
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 1

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all’uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell’identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell’abitazione, nell’ambito delle norme che ne disciplinano l’esercizio.

Art. 2

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;
b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;
d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell’interno, degli affari esteri e delle finanze;
e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall’Unione delle province italiane (UPI);
f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell’assistenza all’immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l’applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d’intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Art. 3

1. E’ istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all’art. 2 e dalla commissione centrale per l’impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l’informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all’estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
d) l’inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;
e) il reperimento di alloggi;
f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
g) la tutela dell’associazionismo;
h) l’assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
l) l’esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all’art. 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d’ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Art. 4

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest’ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l’autorizzazione al lavoro, con l’osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari è consentito l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Titolo II – PROGRAMMAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

Art. 5

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l’impiego e la consulta di cui all’art. 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell’interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all’estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;
b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell’ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all’estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all’attuazione della lettera a);
c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l’impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l’andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l’impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell’offerta di lavoro;
d) per l’avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l’attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.

Art. 6

1. Per l’avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L’assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l’autorizzazione di cui all’art. 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l’instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un’occupazione a tempo pieno.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l’autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell’art. 5.

Art. 7

1. Le commissioni regionali per l’impiego programmano l’utilizzazione della manodopera proveniente dall’estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

Titolo III – PROCEDURE PER L’ACCESSO ALL’OCCUPAZIONE

Art. 8

1. Ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all’art. 5.

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell’autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell’autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l’autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L’autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l’assunzione.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Art. 9

1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell’art. 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l’integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all’art. 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Art. 10

1. In deroga a quanto disposto dall’art. 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l’esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Art. 11

1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l’avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l’impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l’assistenza economica, comunica l’avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l’autorizzazione al lavoro, per l’iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l’autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell’occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell’autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un’ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 13

1. E’ istituito presso l’INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l’accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l’aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

Art. 14

1. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:

a) i lavoratori frontalieri;
b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
f) i marittimi.

2. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze commesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale.
I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma.

3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

Art. 15

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

Titolo IV – REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 16

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all’art. 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell’opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l’ufficio provinciale del lavoro rilascia l’autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all’art. 1.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l’acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all’autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L’ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

8. L’attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell’art. 216 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1.

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all’obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all’occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l’esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all’obbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall’art. 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell’interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell’entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell’art. 16.

Art. 18

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al Paese di provenienza.

Art. 19

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all’art. 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all’art. 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.