In vigore dal 25 novembre 2014 la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, in adempimento agli obblighi previsti dalla Legge europea 213 bis. All’art. 3, la legge interviene con importanti (ma largamente insufficienti) modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione in particolare per quanto concerne i tempi di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) che vengono ridotti a trenta giorni, prorogabili, per un totale di noventa giorni con una specifica legata al trattenimento degli ex detenuti che, se hanno già subito una detenzione di novanta giorni, potranno essere trattenuti nei CIE per un massimo di trenta giorni.
Altre disposizioni riguardano il divieto di reingresso e la dichiarazione di presenza prevista dall’art 5, comma 7.
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Legge 30 ottobre 2014, n. 161