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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [02a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

PROTOCOLLO DI ADESIONE (27 novembre 1990)del Governo della Repubblica italiana all’Accordo tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell’Accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come «l’Accordo», da un lato;

ed il Governo della Repubblica italiana, d’altro lato;

Considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi; Prendendo atto che il Governo della Repubblica italiana condivide la volontà di pervenire all’eliminazione dei controlli alle frontiere comuni nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi attraverso dette frontiere;

Hanno convenuto quanto segue:

PROTOCOLLO ADESIONE – Art. 1

Con il presente protocollo, la Repubblica italiana aderisce all’Accordo.

PROTOCOLLO ADESIONE – Art. 2

All’art. 1 dell’Accordo, i termini «Stati dell’Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese» vengono sostituiti con i termini «Stati dell’Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana».

PROTOCOLLO ADESIONE – Art. 3

All’art. 8 dell’Accordo, i termini degli «Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese» vengono sostituiti con i termini degli «Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese e della Repubblica italiana».

PROTOCOLLO ADESIONE – Art. 4

Il presente Protocollo viene firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.
Il presente Protocollo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Protocollo; ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresì ad essi la data di entrata in vigore.

PROTOCOLLO ADESIONE – Art. 5

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme dell’Accordo nelle lingue tedesca, francese e olandese.

Il testo dell’Accordo, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali dell’Accordo nelle versioni nelle lingue tedesca, francese e olandese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

(Si omettono le firme dei plenipotenziari).

ACCORDO fra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, qui di seguito denominati le Parti;

(Omissis)

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I – MISURE APPLICABILI A BREVE TERMINE

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 1

A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo e sino alla totale eliminazione di tutti i controlli, le formalità alle frontiere comuni fra gli Stati dell’Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, per i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, si svolgeranno alle condizioni stabilite qui di seguito.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 2

A decorrere dal 15 giugno 1985, le autorità di polizia e di dogana effettuano di norma, nell’ambito della circolazione delle persone, una semplice sorveglianza visiva dei veicoli da turismo che attraversino la frontiera comune a velocità ridotta senza determinare l’arresto di detti veicoli.
Tuttavia, dette autorità possono procedere per sondaggio a controlli più approfonditi che dovranno, se possibile, essere effettuati in apposite piazzole, per non interrompere la circolazione degli altri veicoli all’attraversamento della frontiera.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 3

Al fine di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che giungono alla frontiera comune a bordo di un’autovettura potranno apporre sul parabrezza del veicolo un disco verde, del diametro di almeno 8 centimetri. Tale disco sta ad indicare che essi sono in regola con le disposizioni di polizia di frontiera, trasportano esclusivamente merci ammesse nei limiti delle franchigie e rispettano la normativa in materia di cambi.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 4

Le Parti si adoperano per ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni dovuti ai controlli dei trasporti professionali di persone su strada.
Le Parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, entro il 1º gennaio 1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni del foglio di via e delle autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strada.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 5

Entro il 1º gennaio 1986 verranno realizzati dei controlli raggruppati presso uffici ove i controlli nazionali sono giustapposti, nella misura in cui ciò non sia già stato realizzato nella pratica e a condizione che le strutture lo consentano. Successivamente si esaminerà la possibilità di introdurre controlli raggruppati ad altri posti di frontiera, tenendo conto delle situazioni locali.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 6

Le Parti adottano tra di loro, fatta salva l’applicazione di intese più favorevoli, le misure necessarie atte ad agevolare la circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee residenti nei comuni che si trovano alle frontiere comuni, per consentire loro di attraversare tali frontiere al di fuori dei punti di passaggio autorizzati e al di fuori degli orari di apertura dei posti di controllo.
Gli interessati possono beneficiare di tali vantaggi solo se trasportano merci consentite nei limiti delle franchigie autorizzate e se rispettano la normativa in materia di cambi.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 7

Le Parti si adoperano per riavvicinare nei tempi più brevi le proprie politiche in materia di visti al fine di evitare le conseguenze negative che possono risultare da un alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in materia di immigrazione e sicurezza. Esse adottano, possibilmente entro il 1º gennaio 1986, le disposizioni necessarie al fine di applicare le proprie procedure relative al rilascio dei visti e all’ammissione sul proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire la protezione dell’insieme dei territori dei 5 Stati dall’immigrazione clandestina e da quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 8

Al fine di alleggerire i controlli alle frontiere comuni e tenuto conto delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, le Parti si impegnano a lottare con determinazione sul proprio territorio contro il traffico illecito di stupefacenti ed a coordinare efficacemente le proprie azioni in tale settore.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 9

Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il traffico illecito di stupefacenti e di armi, l’ingresso ed il soggiorno irregolare di persone, la frode fiscale e doganale ed il contrabbando. A tal fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le Parti cercano di migliorare lo scambio di informazioni e di intensificarlo per quanto riguarda le informazioni che possano presentare un interesse per le altre Parti nella lotta alla criminalità.
Le Parti rafforzano nel contesto delle proprie legislazioni nazionali l’assistenza reciproca contro i movimenti irregolari di capitali.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 10

Al fine di assicurare la cooperazione prevista agli articoli 6, 7, 8 e 9, si terranno ad intervalli regolari riunioni fra le autorità competenti delle Parti.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 11

Nel settore del trasporto transfrontiera di merci su strada, le Parti rinunciano, a partire dal 1º luglio 1985, ad esercitare sistematicamente i seguenti controlli alle frontiere comuni:
controllo dei tempi di guida e di riposo (regolamento CEE n. 543/69 del Consiglio in data 25 marzo 1969, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada e AETS);
controllo del peso e delle dimensioni dei veicoli utilitari; tale disposizione non impedisce l’introduzione di sistemi di pesa automatica ai fini di un controllo di peso per sondaggio;
controlli relativi allo stato tecnico delle vetture.
Verranno adottate disposizioni al fine di evitare il duplice controllo all’interno del territorio delle Parti.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 12

A decorrere dal 1º luglio 1985, il controllo dei documenti relativi all’esecuzione di trasporti effettuati senza autorizzazione o fuori contingente in applicazione delle disposizioni comunitarie o bilaterali viene sostituito alle frontiere comuni da un controllo per sondaggio. I veicoli che effettuano trasporti nel quadro di tali regolamentazioni segnalano il loro passaggio della frontiera esponendo un simbolo visibile. Le autorità competenti delle Parti stabiliscono di comune accordo le caratteristiche tecniche di tale simbolo visibile.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 13

Le Parti si adoperano per armonizzare entro il 1º gennaio 1986 la regolamentazione relativa all’autorizzazione per il trasporto stradale professionale in vigore fra di loro per il traffico transfrontiera, allo scopo di semplificare, alleggerire e permettere di sostituire le «autorizzazioni di viaggio» con «autorizzazioni a termine» con un controllo visivo al passaggio delle frontiere comuni.
Le modalità di trasformazione delle autorizzazioni di viaggio in autorizzazioni a termine verranno stabilite in via bilaterale, tenuto conto delle esigenze di trasporto stradale dei vari paesi interessati.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 14

Le Parti ricercano soluzioni che consentano di ridurre per i trasporti ferroviari i tempi di attesa alle frontiere comuni dovuti all’espletamento delle formalità alla frontiera.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 15

Le Parti raccomandano ai rispettivi enti ferroviari:
di adattare le procedure tecniche al fine di ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni;
di adoperarsi per applicare a taluni trasporti di merci su ferrovia che verranno stabiliti dagli enti ferroviari un particolare sistema di inoltro che consenta il rapido attraversamento delle frontiere comuni senza lunghe soste (treni merci con tempi di sosta ridotti alle frontiere).

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 16

Le Parti procedono all’armonizzazione degli orari e delle date di apertura degli uffici doganali per il traffico fluviale alle frontiere comuni.