Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [04a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

CONVENZIONE (19 giugno 1990)di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in appresso denominati Parti contraenti

(Omissis)

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I – DEFINIZIONI

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

Frontiere interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Frontiere esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

Volo interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Paese terzo:
qualunque Stato diverso dalle «Parti contraenti»;

Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;

Straniero segnalato ai fini della non ammissione:
ogni straniero segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema d’informazione Schengen conformemente al disposto dell’art. 96;

Valico di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

Controllo di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;

Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;

Titolo di soggiorno:
l’autorizzazione, qualunque ne sia la natura, rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l’ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell’esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno;

Domanda di asilo:
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;

Richiedente l’asilo:
ogni straniero che ha presentato una domanda di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;

Esame di una domanda d’asilo:
l’insieme delle procedure d’esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l’esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

TITOLO II – SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Capitolo I – Passaggio delle frontiere interne

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 2

1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s’impone un’azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti.

3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’art. 22, nè l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, nè l’obbligo di essere in possesso, di portare con sè e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.

4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

Capitolo II – Passaggio delle frontiere esterne

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 3

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonchè le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 4

1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all’entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell’aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all’uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell’aeroporto di partenza del volo esterno.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinchè i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell’aeroporto di destinazione finale o nell’aeroporto di partenza iniziale.

4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l’ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

2. L’ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l’ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.
Tali regole non ostano all’applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo nè a quelle dell’art. 18.

3. E’ ammesso in transito lo straniero titolare di un’autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell’elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 6

1. La circolazione transfrontaliera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a princìpi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.

2. I princìpi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

a) Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d’ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l’individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.

b) Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l’identità in base all’esibizione dei documenti di viaggio.

c) All’ingresso, gli stranieri devono essere sottoposti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).

d) All’uscita, il controllo richiesto è effettuato nell’interesse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico delle Parti contraenti. Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.

e) Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all’ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all’uscita.

3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.

4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organico appropriato e in numero sufficiente, per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 7

Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un’efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l’aggiornamento uniformi del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 8

Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.

Capitolo III – Visti

Sezione I – Visti per i soggiorni di breve durata

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 9

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l’armonizzazione della loro politica in materia di visti.

2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione o dopo tale firma, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua decisione, tenere conto dei loro interessi nonchè delle conseguenze della decisione stessa.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 10

1. E’ istituito un visto uniforme valido per il territorio dell’insieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall’art. 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.

2. Fino all’istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell’ambito delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 11

Il visto istituito all’art. 10 può essere:

a) un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purchè nè la durata di un soggiorno ininterrotto, nè il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;

b) un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purchè la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 12

1. Il visto uniforme istituito all’art. 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente all’art. 17.

2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente in cui avviene il primo ingresso.

3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d’applicazione ed in particolare i criteri per determinare la destinazione principale.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 13

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.

2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest’ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 14

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest’ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.

2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 15

In linea di principio, i visti di cui all’art. 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell’art. 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 16

Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell’art. 5, paragrafo 2, al principio stabilito all’art. 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all’art. 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne le altre Parti contraenti.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 17

1. Il Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l’esame delle domande di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni e circostanze.

2. Il Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un visto è subordinato alla consultazione dell’autorità centrale della Parte contraente adita nonchè, se del caso, delle autorità centrali delle altre Parti contraenti.

3. Il Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai punti seguenti:

a) documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;

b) autorità incaricate del rilascio dei visti;

c) condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;

d) forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere per il rilascio;

e) condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c) e d), nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;

f) modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;

g) princìpi per l’elaborazione di un elenco comune degli stranieri segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l’art. 96.